Processo penale - Giudizio abbreviato - Casi di accesso - Imputati per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo - Esclusione - Denunciata violazione dei principi convenzionali dell'equo processo e della prevedibilità della legge - Carente motivazione - Manifesta infondatezza della questione.
È dichiarata manifestamente infondata, per carente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di assise di Napoli in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., che preclude l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo. L'unica decisione citata a supporto del principio del giusto processo è quella della Corte EDU, 8 dicembre 2015, Mihail-Alin Podoleanu contro Italia - per cui gli Stati contraenti non sono costretti dalla Convenzione a prevedere delle procedure semplificate, lasciando intenzionalmente aperta la questione se i principi dell'equo processo impongano di non privare arbitrariamente un imputato della possibilità di chiederne l'adozione -, ma che non viene in considerazione nel caso di specie, in cui si discute piuttosto della legittimità costituzionale della scelta legislativa di precludere in radice l'accesso al giudizio abbreviato agli imputati di reati puniti con l'ergastolo. Scelta legislativa, quest'ultima, che non sembra incontrare alcun ostacolo sul piano convenzionale.