Sentenza 239/2020 (ECLI:IT:COST:2020:239)
Massima numero 42686
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  22/10/2020;  Decisione del  22/10/2020
Deposito del 17/11/2020; Pubblicazione in G. U. 18/11/2020
Massime associate alla pronuncia:  42685  42687  42688


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale (SSN) - Servizio prestato in regime convenzionale prima dell'immissione in ruolo - Estensione, con norma di interpretazione autentica, della copertura da contribuzione INPDAP - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. o), Cost., l'art. 17 della legge reg. Puglia n. 45 del 2008 e l'art. 6, comma 5, della legge reg. Puglia n. 26 del 2006, come sostituito dall'art. 24 della legge reg. Puglia n. 10 del 2007, nella parte in cui dispongono che il servizio prestato in regime convenzionale, prima dell'immissione in ruolo, dal personale dipendente inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge n. 45 del 1999 (impiegato nei servizi per le tossicodipendenze), sia coperto da contribuzione INPDAP, alla stessa stregua del personale dipendente. Nell'assimilare, sul versante contributivo, il servizio prestato in regime di convenzione al lavoro svolto alle dipendenze dell'amministrazione, le disposizioni censurate dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro - di cui la prima interpreta in modo autentico la seconda - investono un aspetto tutt'altro che marginale del rapporto previdenziale, che non spetta al legislatore regionale disciplinare, neppure al fine di riprodurre le corrispondenti disposizioni della legge dello Stato. (Precedente citato: sentenza n. 38 del 2018).

La competenza legislativa esclusiva nella materia della previdenza sociale è attribuita allo Stato allo scopo di garantire una uniforme e perciò più efficace tutela dei diritti fondamentali connessi allo stato di bisogno (art. 38, secondo comma, Cost.), in un ambito che vede il primario impegno degli organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato (art. 38, quarto comma, Cost.). In tale materia è precluso un intervento del legislatore regionale, che interferisca con gli aspetti qualificanti delle tutele e della disciplina pubblicistica che le appresta.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  23/12/2008  n. 45  art. 17  co. 

legge della Regione Puglia  09/08/2006  n. 26  art. 6  co. 5

legge della Regione Puglia  16/04/2007  n. 10  art. 24  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte