Sentenza 177/1981 (ECLI:IT:COST:1981:177)
Massima numero 9782
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GIONFRIDA  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  06/10/1981;  Decisione del  06/10/1981
Deposito del 26/10/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9781


Titolo
(SENT. 177/81 B.) COMUNITA' EUROPEE - NORME INTERNE SUCCESSIVE A REGOLAMENTI COMUNITARI - IMPUGNABILITA' DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUSSISTE QUANDO ALTRO EVENTO NORMATIVO NON INTACCHI L'EFFICACIA DELLA NORMA - SOPRAVVENUTA ABROGAZIONE DELLA NORMA IMPOSITIVA DEI DIRITTI DI VISITA SANITARIA DI CUI ALLA LEGGE N. 889 DEL 1977 RIMOSSA DAL MOMENTO IN CUI RISULTA INCOMPATIBILE CON LA PROIBIZIONE DEL DAZIO - EFFICACIA RETROATTIVA SIA RISPETTO ALLA LEGGE DEL 1968 CHE A QUELLA DEL 1970 - CADUCAZIONE PER INCOMPATIBILITA' RISPETTO AI REGOLAMENTI COMUNITARI EMESSI NELLE SPECIFICHE MATERIE SIA PRIMA CHE DOPO LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE PREDETTE LEGGI - OPERATIVITA' DELLA ABROGAZIONE ANCHE RISPETTO ALLE IMPORTAZIONI DA PAESI ESTRANEI ALLA COMUNITA' (GIUSTA L'ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA DELA CORTE DELLA CEE) - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Testo
La violazione dei regolamenti comunitari da parte della legge dello Stato in tanto e` profilabile in quanto essi precedono nel tempo la suddetta legge, ed in quanto tale legge non risulti rimossa in forza di un qualche titolo che ne determina l'estinzione o la caducazione. Il diritto di visita sanitaria e` stato sopresso con l. 14 novembre 1977 n. 889 che va intesa, in conformita` dello scopo che il legislatore ha perseguito nel dettarla, nel senso che la relativa previsione impositiva si considera rimossa, nella sfera del diritto interno, dal momento in cui essa risulta incompatibile, ai sensi del diritto comunitario, con la proibizione del dazio doganale. E poiche` la l. 30 dicembre 1970 n. 1239 diverge ab initio dagli invocati regolamenti comunitari, ne consegue che la relativa imposizione deve ritenersi abrogata, a partire dalla entrata in vigore della legge medesima per quanto attiene ai diritti di visita pretesi in contrasto con i richiamati regolamenti n. 2142 del 1970 e n. 827 del 1968. Ed anche la l. 23 gennaio 1968 n. 30 risulta caducata retroattivamente con riferimento ai regolamenti comunitari che gia` precludevano la riscossione del diritto di visita. In particolare la l. del 1970 e` investita, sin dalla sua entrata in vigore, non soltanto dall'abrogazione espressa disposta con la l. del 1977, ma dall'autonomo effetto di caducazione implicita per il persistente e ribadito divieto del dazio doganale. La portata della l. n. 889 del 1977 deve estendersi anche agli scambi con i terzi Stati, essendo imposto questo risultato dalle stesse norme comunitarie nelle quali e` sancito il divieto del dazio doganale non soltanto con riferimento alle importazioni da paesi della CEE, ma anche da paesi terzi (come e` stato confermato dalla Corte di giustizia della Comunita` in causa n. 70/77). (Inammissibilita` delle questioni - sollevate per preteso contrasto con l'art. 11 Cost. - per difetto di rilevanza stante l'estinzione o caducazione delle norme censurate). - v. Sent. n. 176/81.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Altri parametri e norme interposte

regolamento cee  20/10/1970  n. 2142  art. 0  

regolamento cee  28/06/1968  n. 827  art. 0  

regolamento cee  29/10/1975  n. 2759  art. 0  

regolamento cee  04/04/1962  n. 20  art. 0  

regolamento cee  13/06/1967  n. 122  art. 0