Sentenza 178/1981 (ECLI:IT:COST:1981:178)
Massima numero 11538
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GIONFRIDA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
06/10/1981; Decisione del
06/10/1981
Deposito del 26/10/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11539
Titolo
SENT. 178/81 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - CUMULO - ESCLUSIONE DELL'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DIRETTA DI INVALIDITA' E VECCHIAIA A CARICO DELL'INPS A FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA A CARICO DI GESTIONI SPECIALI DI PREVIDENZA - MANCATA PRECISAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO POSTI A FONDAMENTO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' E ASSOLUTO DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 178/81 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - CUMULO - ESCLUSIONE DELL'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DIRETTA DI INVALIDITA' E VECCHIAIA A CARICO DELL'INPS A FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA A CARICO DI GESTIONI SPECIALI DI PREVIDENZA - MANCATA PRECISAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO POSTI A FONDAMENTO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' E ASSOLUTO DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Nelle ordinanze di rimessione manca ogni precisazione degli elementi di fatto posti a fondamento della questione di costituzionalita` anche in relazione alla applicabilita` al caso di specie della norma denunciata. Alla mancata precisazione degli elementi di fatto si ricollega inoltre nelle ordinanze di rimessione l'assoluto difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione proposta. Pertanto va dichiarata inammissibile la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, comma 2, l. 12 agosto 1962 n.1339 (in relazione all'art. 23 l. 30 aprile 1969 n. 153), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.
Nelle ordinanze di rimessione manca ogni precisazione degli elementi di fatto posti a fondamento della questione di costituzionalita` anche in relazione alla applicabilita` al caso di specie della norma denunciata. Alla mancata precisazione degli elementi di fatto si ricollega inoltre nelle ordinanze di rimessione l'assoluto difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione proposta. Pertanto va dichiarata inammissibile la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, comma 2, l. 12 agosto 1962 n.1339 (in relazione all'art. 23 l. 30 aprile 1969 n. 153), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte