Sentenza 179/1981 (ECLI:IT:COST:1981:179)
Massima numero 11540
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VOLTERRA  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  06/10/1981;  Decisione del  06/10/1981
Deposito del 26/10/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11541


Titolo
SENT. 179/81 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - NOTAIO - PENSIONI - MANCATA PREVISIONE DELLA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA SPETTANTE AI NOTAI A FAVORE DEGLI "ASPIRANTI AL NOTARIATO FORNITI DEI REQUISITI NECESSARI PER LA NOMINA" TEMPORANEAMENTE AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NOTARILI NELLE ISOLE SPROVVISTE DI NOTAIO O IN ALTRE LOCALITA' DI DIFFICILE ACCESSO - CENSURA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER OMISSIONE DEL LEGISLATORE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La denuncia di una disposizione legislativa nella parte in cui non estende la propria disciplina anche ai soggetti del giudizio a quo non puo` ritenersi irrilevante. Essa infatti intende ottenere una dichiarazione di illegittimita` costituzionale parziale, dalla quale deriverebbe tale estensione. E' percio` ammissibile e va decisa nel merito la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, comma 3 del r.d.l. 27 maggio 1923, n.1324, convertito nella l. 17 aprile 1925, n.473, sollevata in riferimento agli artt. 3, comma 1 e 38, comma 2 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte