Sentenza 179/1981 (ECLI:IT:COST:1981:179)
Massima numero 11541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VOLTERRA  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  06/10/1981;  Decisione del  06/10/1981
Deposito del 26/10/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11540


Titolo
SENT. 179/81 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - NOTAIO - PENSIONI - MANCATA PREVISIONE DELLA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA SPETTANTE AI NOTAI A FAVORE DEGLI "ASPIRANTI AL NOTARIATO FORNITI DEI REQUISITI NECESSARI PER LA NOMINA" TEMPORANEAMENTE AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NOTARILI NELLE ISOLE SPROVVISTE DI NOTAIO O IN ALTRE LOCALITA' DI DIFFICILE ACCESSO - IDENTITA' DI ATTIVITA' LAVORATIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Gli aspiranti al notariato, forniti dei requisiti necessari per la nomina, che siano stati temporaneamente autorizzati - ai sensi dell'art. 6 legge notarile - a esercitare funzioni notarili nelle isole dove non esiste alcun notaio o in localita` di difficile accesso egualmente prive di sede notarile, pur non acquisendo lo status professionale dei notai sono pienamente accomunati a questi ultimi nell'esercizio delle funzioni e quindi sul piano concreto dell'attivita` lavorativa. E' pertanto arbitraria l'esclusione di tali soggetti e dei loro familiari da quel trattamento di quiescenza che viene invece riconosciuto ai notai. Non possono emergere a ragionevole motivo di disparita` di trattamento ne` la diversita` del rispettivo sistema di nomina - essendo richiesto per entrambi, al fine dell'applicazione della normativa previdenziale, il concreto esercizio delle funzioni - ne` la precarieta` e temporaneita` dell'incarico - concretandosi pur sempre quest'ultimo nella medesima attivita` svolta dai notai. Deve pertanto essere dichiarata - per contrasto con l'art. 3 comma 1 posto in relazione con l'art. 38, comma 2 Cost. - l'illegittimita` costituzionale dell'art. 3, comma 3, r.d.l. 27 maggio 1923 n. 1324 (Modificazioni al r.d.l. 9 novembre 1919 n. 2239, sulla Cassa nazionale del notariato), convertito in l. 17 aprile 1925 n. 473, nella parte in cui non prevede che il trattamento di quiescenza ivi contemplato per i notai cessati dall'esercizio e per le loro famiglie, debba essere corrisposto, ricorrendo i medesimi presupposti, anche agli aspiranti al notariato, forniti dei requisiti necessari per la nomina, temporaneamente autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili in virtu` dell'art. 6 l. 16 febbraio 1913, n. 89, cessati dall'esercizio, ed alle loro famiglie.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte