Sentenza 185/1981 (ECLI:IT:COST:1981:185)
Massima numero 11549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
11/11/1981; Decisione del
11/11/1981
Deposito del 10/12/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 185/81 G. IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI BUONUSCITA - PROCESSI RELATIVI ALLA RILIQUIDAZIONE - CADUCAZIONE DEGLI EFFETTI DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI NON DEFINITIVI ED ESTINZIONE D'UFFICIO DEI GIUDIZI PENDENTI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 185/81 G. IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI BUONUSCITA - PROCESSI RELATIVI ALLA RILIQUIDAZIONE - CADUCAZIONE DEGLI EFFETTI DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI NON DEFINITIVI ED ESTINZIONE D'UFFICIO DEI GIUDIZI PENDENTI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Posto da parte l'art. 1, comma 1 Cost. per non essere il lavoro l'unico bene costituzionalmente garantito, in ordine agli ulteriori parametri invocati e` da rilevare che: a) la diversa autorita` delle sentenze assistite dalla cosa giudicata e delle sentenze, che, pur essendo suscettibili d'impugnazioni ordinarie, sono esecutive, non suona offesa al principio di uguaglianza per la tangibile diversita` che separa le due categorie di pronunce giudiziali; b) la stessa ragionevolezza convince che la caducazione, nell'ambiente normativo che ne occupa, della sentenza esecutiva non passata in giudicato non offende l'art. 24 Cost.; c) l'art. 25 comma 1 non implica la ibernazione del criterio (di competenza e) di giurisdizione a favore del giudice che sia stato investito di una controversia: anche nel campo del processo penale, nel quale non vanno disgiunti i commi 1 e 2 dell'art. 25, questa Corte non ha mancato di avvertire che la legge sopravvenuta non puo` spogliare della cognizione il giudice che ne e` investito sol quando la immutazione del criterio olim vigente sia affidata al criterio discrezionale del giudice stesso. Argomenti che valgono a destituire di fondamento anche il richiamo dell'art. 70 Cost.; d) l'offesa dell'art. 38 prospettata sul riflesso che la caducazione delle sentenze esecutive, ma non definitive, che ebbero a riconoscere il computo della tredicesima nella indennita` di buonuscita, offenda il diritto dei gia` dipendenti al trattamento di vecchiaia altro non e` che variazione della censura di violazione del principio di uguaglianza del quale gia` si e` constatata la inconsistenza; e) il principio victus victori non e` tutelato dall'art. 42 che garantisce la proprieta` privata seppur non vuolsi rilevare che in pendenza del giudizio detto principio non riceve applicazione; f) l'invocazione degli artt. 101 e 102 e` frutto di disattenta lettura dell'art. 113, perche` questa norma non riconosce, a livello costituzionale, posizioni di preferenza al giudice ordinario rispetto agli organi di giustizia amministrativa, seppure non vuolsi tornare a rilevare che il legislatore ordinario puo` attribuire la tutela di diritti ai giudici amministrativi, non gia` la tutela di interessi legittimi a giudici non appartenenti alla giustizia amministrativa. Per quel che attiene infine agli artt. 104 e 113 e` sufficiente richiamare l'art. 101, comma 2, valevole per gli organi di giustizia amministrativa non meno che per i giudici ordinari. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6 comma 2 l. 20 marzo 1980, n. 75, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 25, commi 1, 38, 42, 70, 101, 102, 104 Cost.). - cfr. SS. nn. 122/1963, 146/1969
Posto da parte l'art. 1, comma 1 Cost. per non essere il lavoro l'unico bene costituzionalmente garantito, in ordine agli ulteriori parametri invocati e` da rilevare che: a) la diversa autorita` delle sentenze assistite dalla cosa giudicata e delle sentenze, che, pur essendo suscettibili d'impugnazioni ordinarie, sono esecutive, non suona offesa al principio di uguaglianza per la tangibile diversita` che separa le due categorie di pronunce giudiziali; b) la stessa ragionevolezza convince che la caducazione, nell'ambiente normativo che ne occupa, della sentenza esecutiva non passata in giudicato non offende l'art. 24 Cost.; c) l'art. 25 comma 1 non implica la ibernazione del criterio (di competenza e) di giurisdizione a favore del giudice che sia stato investito di una controversia: anche nel campo del processo penale, nel quale non vanno disgiunti i commi 1 e 2 dell'art. 25, questa Corte non ha mancato di avvertire che la legge sopravvenuta non puo` spogliare della cognizione il giudice che ne e` investito sol quando la immutazione del criterio olim vigente sia affidata al criterio discrezionale del giudice stesso. Argomenti che valgono a destituire di fondamento anche il richiamo dell'art. 70 Cost.; d) l'offesa dell'art. 38 prospettata sul riflesso che la caducazione delle sentenze esecutive, ma non definitive, che ebbero a riconoscere il computo della tredicesima nella indennita` di buonuscita, offenda il diritto dei gia` dipendenti al trattamento di vecchiaia altro non e` che variazione della censura di violazione del principio di uguaglianza del quale gia` si e` constatata la inconsistenza; e) il principio victus victori non e` tutelato dall'art. 42 che garantisce la proprieta` privata seppur non vuolsi rilevare che in pendenza del giudizio detto principio non riceve applicazione; f) l'invocazione degli artt. 101 e 102 e` frutto di disattenta lettura dell'art. 113, perche` questa norma non riconosce, a livello costituzionale, posizioni di preferenza al giudice ordinario rispetto agli organi di giustizia amministrativa, seppure non vuolsi tornare a rilevare che il legislatore ordinario puo` attribuire la tutela di diritti ai giudici amministrativi, non gia` la tutela di interessi legittimi a giudici non appartenenti alla giustizia amministrativa. Per quel che attiene infine agli artt. 104 e 113 e` sufficiente richiamare l'art. 101, comma 2, valevole per gli organi di giustizia amministrativa non meno che per i giudici ordinari. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6 comma 2 l. 20 marzo 1980, n. 75, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 25, commi 1, 38, 42, 70, 101, 102, 104 Cost.). - cfr. SS. nn. 122/1963, 146/1969
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 38
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
co. 1
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte