Sentenza 239/2020 (ECLI:IT:COST:2020:239)
Massima numero 42688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  22/10/2020;  Decisione del  22/10/2020
Deposito del 17/11/2020; Pubblicazione in G. U. 18/11/2020
Massime associate alla pronuncia:  42685  42686  42687


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Specialisti ambulatoriali - Estensione di normativa previdenziale dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale consequenziale parziale.

Testo
È dichiarato in parte qua e in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge reg. Puglia n. 27 del 2009, n. 27, nella parte in cui, ai fini previdenziali, estende agli specialisti ambulatoriali di cui alla legge n. 449 del 1997, inquadrati secondo i criteri stabiliti dal d.P.C.m. 8 marzo 2001, le disposizioni dell'art. 6, comma 5, della legge reg. Puglia n. 26 del 2006, «come sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10, e dall'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria)». La disposizione in esame applica anche agli specialisti ambulatoriali le disposizioni previdenziali dichiarate costituzionalmente illegittime, che dispongono che il servizio prestato in regime convenzionale, prima dell'immissione in ruolo, dal personale dipendente inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge n. 45 del 1999 sia coperto da contribuzione INPDAP, alla stessa stregua del personale dipendente.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  27/11/2009  n. 27  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27