Sentenza 204/2024 (ECLI:IT:COST:2024:204)
Massima numero 46586
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  14/11/2024;  Decisione del  14/11/2024
Deposito del 17/12/2024; Pubblicazione in G. U. 18/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46582  46583  46584  46585  46587  46588  46589  46590  46591  46592  46593  46594  46595


Titolo
Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Irrogazione di misure sanzionatorie, asseritamente in assenza di contraddittorio - Denunciata irragionevolezza - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di primo grado di Venezia, prima sez., in riferimento all’art. 3 Cost., con riguardo al principio di ragionevolezza, degli artt. 7 e 12 del d.lgs. n. 545 del 1992, che disciplinano il procedimento disciplinare per i magistrati tributari. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, sub specie di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 545  art. 7  co. 

decreto legislativo  31/12/1992  n. 545  art. 12  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte