Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Irrogazione di misure sanzionatorie, asseritamente in assenza di contraddittorio - Denunciata irragionevolezza - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di primo grado di Venezia, prima sez., in riferimento all’art. 3 Cost., con riguardo al principio di ragionevolezza, degli artt. 7 e 12 del d.lgs. n. 545 del 1992, che disciplinano il procedimento disciplinare per i magistrati tributari. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, sub specie di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario.