Sentenza 240/2020 (ECLI:IT:COST:2020:240)
Massima numero 43210
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente MORELLI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
22/10/2020; Decisione del
22/10/2020
Deposito del 17/11/2020; Pubblicazione in G. U. 18/11/2020
Titolo
Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Impugnazione di intero atto - Esclusione di aberratio ictus - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Impugnazione di intero atto - Esclusione di aberratio ictus - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per aberratio ictus, nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dal Governo avverso la deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lazio n. 5 del 2019, avente ad oggetto il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR). Si può, infatti, escludere sia che il ricorrente volesse impugnare singole previsioni del piano, sia che le censure prospettate non si riferiscano all'intero PTPR. Né, inoltre, ai fini della decisione hanno rilievo giuridico gli effetti derivanti da un eventuale accoglimento del conflitto, da cui la Regione resistente deduce la necessità per la Corte di adottare le misure processuali più opportune per scongiurarne le conseguenze, giacché, nel caso di specie, è la legge a stabilire quale sia il regime del territorio fintanto che il piano non sia stato approvato.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per aberratio ictus, nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dal Governo avverso la deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lazio n. 5 del 2019, avente ad oggetto il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR). Si può, infatti, escludere sia che il ricorrente volesse impugnare singole previsioni del piano, sia che le censure prospettate non si riferiscano all'intero PTPR. Né, inoltre, ai fini della decisione hanno rilievo giuridico gli effetti derivanti da un eventuale accoglimento del conflitto, da cui la Regione resistente deduce la necessità per la Corte di adottare le misure processuali più opportune per scongiurarne le conseguenze, giacché, nel caso di specie, è la legge a stabilire quale sia il regime del territorio fintanto che il piano non sia stato approvato.
Atti oggetto del giudizio
02/08/2019
n. 5
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte