Sentenza 193/1981 (ECLI:IT:COST:1981:193)
Massima numero 11554
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  26/11/1981;  Decisione del  26/11/1981
Deposito del 17/12/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11555  11556  11557  11558  11559  11560  11561  11562


Titolo
SENT. 193/81 A. LAVORO (TUTELA DEL) - STATUTO DEI LAVORATORI - DIPENDENTI PRIVATI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO O ASSESSORE COMUNALE - PERMESSI NON RETRIBUITI - ASSUNTA DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI SUBORDINATI E LAVORATORI AUTONOMI - IDENTITA' DEL SACRIFICIO DEL TEMPO NECESSARIO AD ADEMPIERE LE FUNZIONI PUBBLICHE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il sacrificio di tempo per adempiere le funzioni pubbliche, altrimenti utilizzabile in attivita` economicamente produttive, e` richiesto sia ai lavoratori dipendenti che a quelli autonomi. Ne` rileva che questi ultimi possano, con ulteriore impegno di tempo e di attivita`, produrre quello che non hanno potuto produrre nelle ore assorbite dalla carica pubblica poiche` da questa ulteriore attivita` essi avrebbero ricavato un beneficio aggiuntivo, e non sostitutivo. Pertanto l'attribuzione ai lavoratori dipendenti privati eletti alla carica di sindaco o assessore comunale della facolta` di ottenere permessi senza retribuzione non discrimina irragionevolmente costoro nei confronti dei lavoratori autonomi. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 32, comma 2 l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte