Sentenza 193/1981 (ECLI:IT:COST:1981:193)
Massima numero 11554
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
26/11/1981; Decisione del
26/11/1981
Deposito del 17/12/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 193/81 A. LAVORO (TUTELA DEL) - STATUTO DEI LAVORATORI - DIPENDENTI PRIVATI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO O ASSESSORE COMUNALE - PERMESSI NON RETRIBUITI - ASSUNTA DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI SUBORDINATI E LAVORATORI AUTONOMI - IDENTITA' DEL SACRIFICIO DEL TEMPO NECESSARIO AD ADEMPIERE LE FUNZIONI PUBBLICHE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 193/81 A. LAVORO (TUTELA DEL) - STATUTO DEI LAVORATORI - DIPENDENTI PRIVATI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO O ASSESSORE COMUNALE - PERMESSI NON RETRIBUITI - ASSUNTA DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI SUBORDINATI E LAVORATORI AUTONOMI - IDENTITA' DEL SACRIFICIO DEL TEMPO NECESSARIO AD ADEMPIERE LE FUNZIONI PUBBLICHE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il sacrificio di tempo per adempiere le funzioni pubbliche, altrimenti utilizzabile in attivita` economicamente produttive, e` richiesto sia ai lavoratori dipendenti che a quelli autonomi. Ne` rileva che questi ultimi possano, con ulteriore impegno di tempo e di attivita`, produrre quello che non hanno potuto produrre nelle ore assorbite dalla carica pubblica poiche` da questa ulteriore attivita` essi avrebbero ricavato un beneficio aggiuntivo, e non sostitutivo. Pertanto l'attribuzione ai lavoratori dipendenti privati eletti alla carica di sindaco o assessore comunale della facolta` di ottenere permessi senza retribuzione non discrimina irragionevolmente costoro nei confronti dei lavoratori autonomi. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 32, comma 2 l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Il sacrificio di tempo per adempiere le funzioni pubbliche, altrimenti utilizzabile in attivita` economicamente produttive, e` richiesto sia ai lavoratori dipendenti che a quelli autonomi. Ne` rileva che questi ultimi possano, con ulteriore impegno di tempo e di attivita`, produrre quello che non hanno potuto produrre nelle ore assorbite dalla carica pubblica poiche` da questa ulteriore attivita` essi avrebbero ricavato un beneficio aggiuntivo, e non sostitutivo. Pertanto l'attribuzione ai lavoratori dipendenti privati eletti alla carica di sindaco o assessore comunale della facolta` di ottenere permessi senza retribuzione non discrimina irragionevolmente costoro nei confronti dei lavoratori autonomi. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 32, comma 2 l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte