Sentenza 193/1981 (ECLI:IT:COST:1981:193)
Massima numero 11555
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  26/11/1981;  Decisione del  26/11/1981
Deposito del 17/12/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11554  11556  11557  11558  11559  11560  11561  11562


Titolo
SENT. 193/81 B. LAVORO (TUTELA DEL) - STATUTO DEI LAVORATORI - DIPENDENTI PRIVATI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO O ASSESSORE COMUNALE - PERMESSI NON RETRIBUITI - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA ABBIENTI E NON ABBIENTI NELL'ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE - PREVISIONE DI APPOSITA INDENNITA' - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Per quanto riguarda i sindaci ed assessori (ed anche consiglieri) comunali la l. n. 169 del 1974 al fine di eliminare o di attenuare la gratuita` della relativa funzione, ha attribuito un'apposita indennita`, la cui adeguatezza non e` peraltro oggetto di contestazione. Pertanto l'attribuzione ai lavoratori dipendenti privati eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale della facolta` di ottenere permessi senza retribuzione non discrimina irragionevolmente tra abbienti e non abbienti. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 32, comma 2 l. 24 maggio 1970, n. 300, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51, comma 1 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51  co. 1

Altri parametri e norme interposte