Sentenza 193/1981 (ECLI:IT:COST:1981:193)
Massima numero 11556
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
26/11/1981; Decisione del
26/11/1981
Deposito del 17/12/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 193/81 C. LAVORO (TUTELA DEL) - STATUTO DEI LAVORATORI - DIPENDENTI PRIVATI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO O ASSESSORE COMUNALE - PERMESSI NON RETRIBUITI - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA DIPENDENTI PRIVATI E DIPENDENTI PUBBLICI - DIVERSITA' TRA IMPIEGO PRIVATO E IMPIEGO PUBBLICO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 193/81 C. LAVORO (TUTELA DEL) - STATUTO DEI LAVORATORI - DIPENDENTI PRIVATI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO O ASSESSORE COMUNALE - PERMESSI NON RETRIBUITI - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA DIPENDENTI PRIVATI E DIPENDENTI PUBBLICI - DIVERSITA' TRA IMPIEGO PRIVATO E IMPIEGO PUBBLICO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'attribuzione ai lavoratori dipendenti privati eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale della facolta` di ottenere permessi non retribuiti, non discrimina irragionevolmente costoro nei confronti dei dipendenti pubblici i quali, nella medesima situazione, possono ottenere l'aspettativa o comunque l'autorizzazione ad assentarsi senza perdere la retribuzione. La diversita` di trattamento di questi ultimi non viola il principio di eguaglianza, attesa la perdurante differenza tra impiego pubblico e impiego privato gia` piu` volte riconosciuta da questa Corte, mentre, trattandosi nella specie della diversita` dell'onere posto a carico del datore di lavoro pubblico e di quello privato, per agevolare la partecipazione del lavoratore alle funzioni pubbliche elettive, non puo` prescindersi neppure dalla rilevanza che ha la diversa entita` delle risorse rispettive. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 32, comma 2, della l. 24 maggio 1970, n. 300 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. SS. nn. 209/1975, 49/1976, 194/1976
L'attribuzione ai lavoratori dipendenti privati eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale della facolta` di ottenere permessi non retribuiti, non discrimina irragionevolmente costoro nei confronti dei dipendenti pubblici i quali, nella medesima situazione, possono ottenere l'aspettativa o comunque l'autorizzazione ad assentarsi senza perdere la retribuzione. La diversita` di trattamento di questi ultimi non viola il principio di eguaglianza, attesa la perdurante differenza tra impiego pubblico e impiego privato gia` piu` volte riconosciuta da questa Corte, mentre, trattandosi nella specie della diversita` dell'onere posto a carico del datore di lavoro pubblico e di quello privato, per agevolare la partecipazione del lavoratore alle funzioni pubbliche elettive, non puo` prescindersi neppure dalla rilevanza che ha la diversa entita` delle risorse rispettive. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 32, comma 2, della l. 24 maggio 1970, n. 300 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. SS. nn. 209/1975, 49/1976, 194/1976
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte