Sentenza 193/1981 (ECLI:IT:COST:1981:193)
Massima numero 11558
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  26/11/1981;  Decisione del  26/11/1981
Deposito del 17/12/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11554  11555  11556  11557  11559  11560  11561  11562


Titolo
SENT. 193/81 E. LAVORO (TUTELA DEL) - STATUTO DEI LAVORATORI - DIPENDENTI PRIVATI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO O ASSESSORE COMUNALE - PERMESSI NON RETRIBUITI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DISPORRE DEL TEMPO NECESSARIO ALL'ADEMPIMENTO DI FUNZIONI ELETTIVE - NON COMPRENDE IL DIRITTO A MANTENERE LA RETRIBUZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Come la Corte ha deciso in relazione ad un'analoga questione il comma 3 dell'art. 51 Cost. si limita a stabilire il principio della conservazione del posto di lavoro, quanto al lavoratore chiamato a funzioni elettive; ma non richiede affatto, pur non escludendolo a priori, che il periodo di assenza dal lavoro nel corso del quale la prestazione del lavoratore sia resa impossibile od inesigibile dall'esercizio delle funzioni predette, venga retribuito ne` tutto ne` in parte. L'art. 36 Cost. garantisce al lavoratore la proporzione fra retribuzione e quantita` e qualita` del lavoro, e quindi non e` certamente invocabile nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore per sostenere che debba essere compensato, totalmente, il lavoro non svolto a causa dell'impegno nella pubblica funzione. Pertanto non e` illegittima la mancata retribuzione dei permessi concessi ai lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 32, comma 2 l. 24 maggio 1970, n. 300, sollevata in riferimento agli artt. 36, comma 1 e 51, comma 3 Cost.). - cfr. S. n. 35/1981.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36  co. 1

Costituzione  art. 51  co. 3

Altri parametri e norme interposte