Sentenza 193/1981 (ECLI:IT:COST:1981:193)
Massima numero 11559
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  26/11/1981;  Decisione del  26/11/1981
Deposito del 17/12/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11554  11555  11556  11557  11558  11560  11561  11562


Titolo
SENT. 193/81 F. LAVORO (TUTELA DEL) - STATUTO DEI LAVORATORI - DIPENDENTI PRIVATI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO O ASSESSORE COMUNALE - PERMESSI NON RETRIBUITI - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - DIVERSITA' DI SITUAZIONI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le situazioni messe a confronto dal giudice a quo - per inferirne una ingiustificata discriminazione, in ordine al regime dei permessi, tra lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale e lavoratori eletti alla ulteriore carica di sindaco o di assessore - non sono identiche, poiche` il tempo richiesto per l'esercizio della seconda e` diverso e incontrollabile e l'impegno da questa richiesto e` ben altrimenti gravoso rispetto a quello richiesto dalla prima. La denunciata discriminazione e` dunque insussistente: il legislatore non ha favorito i consiglieri comunali rispetto ai sindaci e agli assessori perche` tutti, in quanto consiglieri, hanno diritto alla retribuzione, da parte del datore di lavoro, del tempo necessario all'espletamento del mandato di consigliere e perche` i sindaci di tutti i comuni e gli assessori dei comuni nei quali la funzione ha maggiore importanza usufruiscono di una indennita` mensile cui si aggiunge la indennita` di presenza alle sedute del consiglio. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 32, comma 2 l. 24 maggio 1970, n. 300, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte