Sentenza 193/1981 (ECLI:IT:COST:1981:193)
Massima numero 11560
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  26/11/1981;  Decisione del  26/11/1981
Deposito del 17/12/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11554  11555  11556  11557  11558  11559  11561  11562


Titolo
SENT. 193/81 G. LAVORO (TUTELA DEL) - STATUTO DEI LAVORATORI - DIPENDENTI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - ASSENZE DAL SERVIZIO SENZA ALCUNA DECURTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLA GARANZIA DEL SOLO DIRITTO DI DISPORRE DEL TEMPO NECESSARIO E DI CONSERVARE IL POSTO - ESCLUSIONE DEL DIVIETO COSTITUZIONALE DELLA PREVISIONE DI ASSENZE RETRIBUITE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Come la Corte ha gia` ritenuto in ordine ad un'analoga questione, l'art. 51, comma 3 Cost. non impone, ma non esclude che la legge ordinaria possa stabilire che il periodo di assenza dal lavoro per l'espletamento della funzione pubblica sia retribuito in tutto o in parte. Accordare un diritto non significa vietare al legislatore ordinario di accordare altri diritti, si intende nei limiti derivanti da altre disposizioni costituzionali. Non e` pertanto illegittima la previsione di assenze retribuite per i lavoratori eletti a consigliere comunale contenute nella norma impugnata, nei limiti che essa fissa, mantenendo la retribuzione per il tempo "strettamente necessario" all'adempimento del mandato. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 32, comma 1 l. 24 maggio 1970, n. 300, sollevata in riferimento all'art. 51, comma 3 Cost.). - cfr. S. n. 35/1981

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 51  co. 3

Altri parametri e norme interposte