Sentenza 193/1981 (ECLI:IT:COST:1981:193)
Massima numero 11562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  26/11/1981;  Decisione del  26/11/1981
Deposito del 17/12/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11554  11555  11556  11557  11558  11559  11560  11561


Titolo
SENT. 193/81 I. LAVORO (TUTELA DEL) - STATUTO DEI LAVORATORI - DIPENDENTI PRIVATI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - OPZIONE TRA ASPETTATIVA NON RETRIBUITA E PERMESSI RETRIBUITI - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LAVORATORI CHE SCELGANO L'UNA O L'ALTRA PROVVIDENZA - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La scelta - per il lavoratore eletto consigliere comunale - fra richiedere l'aspettativa o l'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario e` facoltativa da parte del lavoratore. Il principio di eguaglianza non potrebbe, dunque, immaginarsi violato a danno del lavoratore che ha optato per l'una o per l'altra soluzione consentita dalla legge. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 32, comma 1 l. 24 maggio 1970, n. 300, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte