Sentenza 195/1981 (ECLI:IT:COST:1981:195)
Massima numero 11485
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
26/11/1981; Decisione del
26/11/1981
Deposito del 17/12/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 195/81. PROCESSO CIVILE - PROCESSO ESECUTIVO - RINUNZIA AGLI ATTI ESECUTIVI - ORDINANZA DICHIARATIVA DELL'ESTINZIONE - NON RECLAMABILITA' AI SENSI DELL'ART. 630 C.P.C. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 195/81. PROCESSO CIVILE - PROCESSO ESECUTIVO - RINUNZIA AGLI ATTI ESECUTIVI - ORDINANZA DICHIARATIVA DELL'ESTINZIONE - NON RECLAMABILITA' AI SENSI DELL'ART. 630 C.P.C. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Nel presupposto che il combinato disposto degli artt. 629, 630, ultimo comma e 631 c.p.c. - come interpretato dal giudice a quo - comporta la irreclamabilita` della ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinunzia agli atti, appare irrazionale il diverso trattamento previsto per le altre due ipotesi di estinzione, per inattivita` delle parti e per mancata comparizione delle parti all'udienza contemplate rispettivamente negli artt. 630 ultimo comma, e 63, c.p.c.. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 630 ultimo comma c.p.c., nella parte in cui non estende, in relazione all'art. 629 c.p.c., il reclamo previsto nell'art. 630 ultimo comma stesso alla ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti.
Nel presupposto che il combinato disposto degli artt. 629, 630, ultimo comma e 631 c.p.c. - come interpretato dal giudice a quo - comporta la irreclamabilita` della ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinunzia agli atti, appare irrazionale il diverso trattamento previsto per le altre due ipotesi di estinzione, per inattivita` delle parti e per mancata comparizione delle parti all'udienza contemplate rispettivamente negli artt. 630 ultimo comma, e 63, c.p.c.. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 630 ultimo comma c.p.c., nella parte in cui non estende, in relazione all'art. 629 c.p.c., il reclamo previsto nell'art. 630 ultimo comma stesso alla ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte