Sentenza 240/2020 (ECLI:IT:COST:2020:240)
Massima numero 43212
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente MORELLI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
22/10/2020; Decisione del
22/10/2020
Deposito del 17/11/2020; Pubblicazione in G. U. 18/11/2020
Titolo
Paesaggio - Piano territoriale paesistico regionale della Regione Lazio - Approvazione tramite deliberazione del Consiglio regionale - Previo coinvolgimento del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Omessa previsione - Violazione del principio di leale collaborazione - Non spettanza alla Regione, e per essa al Consiglio regionale, del potere esercitato - Annullamento della citata deliberazione e degli atti attuativi e consequenziali.
Paesaggio - Piano territoriale paesistico regionale della Regione Lazio - Approvazione tramite deliberazione del Consiglio regionale - Previo coinvolgimento del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Omessa previsione - Violazione del principio di leale collaborazione - Non spettanza alla Regione, e per essa al Consiglio regionale, del potere esercitato - Annullamento della citata deliberazione e degli atti attuativi e consequenziali.
Testo
È dichiarato che non spettava alla Regione Lazio e, per essa, al Consiglio regionale, approvare la deliberazione n. 5 del 2019 (Piano territoriale paesistico regionale - PTPR), senza il previo coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) ed è annullata, per l'effetto, la suddetta deliberazione, nonché la nota della Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio 20 febbraio 2020, attuativa della stessa. La Regione Lazio ha posto in essere una condotta che viola i canoni della leale collaborazione, poiché l'approvazione e la pubblicazione della deliberazione annullata ha determinato - mediante l'affermazione unilaterale della volontà di una parte - una soluzione di continuità nell'iter collaborativo avviato tra lo Stato e la Regione, nella misura in cui questa ha approvato un piano non concordato, destinato a produrre i suoi effetti nelle more dell'approvazione di quello oggetto di accordo con il MiBACT. Nelle stesse intenzioni del Consiglio regionale il PTPR - pur essendo, al contempo, finalizzato anche al diverso obiettivo della verifica e dell'adeguamento dei Piani territoriali paesistici (PTP) vigenti, che non richiedono il coinvolgimento ministeriale - costituisce, infatti, un nuovo piano: ne deriva che, in ragione del significativo quid novi del suo contenuto, il procedimento di approvazione non poteva svolgersi, ai sensi dell'art. 143 cod. paesaggio, senza il coinvolgimento del Ministero.
È dichiarato che non spettava alla Regione Lazio e, per essa, al Consiglio regionale, approvare la deliberazione n. 5 del 2019 (Piano territoriale paesistico regionale - PTPR), senza il previo coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) ed è annullata, per l'effetto, la suddetta deliberazione, nonché la nota della Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio 20 febbraio 2020, attuativa della stessa. La Regione Lazio ha posto in essere una condotta che viola i canoni della leale collaborazione, poiché l'approvazione e la pubblicazione della deliberazione annullata ha determinato - mediante l'affermazione unilaterale della volontà di una parte - una soluzione di continuità nell'iter collaborativo avviato tra lo Stato e la Regione, nella misura in cui questa ha approvato un piano non concordato, destinato a produrre i suoi effetti nelle more dell'approvazione di quello oggetto di accordo con il MiBACT. Nelle stesse intenzioni del Consiglio regionale il PTPR - pur essendo, al contempo, finalizzato anche al diverso obiettivo della verifica e dell'adeguamento dei Piani territoriali paesistici (PTP) vigenti, che non richiedono il coinvolgimento ministeriale - costituisce, infatti, un nuovo piano: ne deriva che, in ragione del significativo quid novi del suo contenuto, il procedimento di approvazione non poteva svolgersi, ai sensi dell'art. 143 cod. paesaggio, senza il coinvolgimento del Ministero.
Atti oggetto del giudizio
02/08/2019
n. 5
art.
co.
20/02/2020
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte