Sentenza 201/1981 (ECLI:IT:COST:1981:201)
Massima numero 11563
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  10/12/1981;  Decisione del  10/12/1981
Deposito del 29/12/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 201/81. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI A CARICO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - RILIQUIDAZIONE MEDIANTE PARIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI A QUELLI OBBLIGATORI - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Il giudice a quo afferma apoditticamente la non manifesta infondatezza della questione, ma la sua astratta enunciazione non appare suffragata da alcuna, sia pur sommaria, argomentazione a sostegno del dubbio. Del pari carente di qualsiasi dimostrazione e` l'affermata rilevanza, ne` a tal fine l'ordinanza contiene il menomo riferimento alla fattispecie. Deve pertanto, in armonia con la costante giurisprudenza di questa Corte, dichiararsi la inammissibilita` della questione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. - cfr. SS. nn. 49 e 134/1980; 43, 81, 118, 125, 140, 178, 180 del 1981.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte