Sentenza 202/1981 (ECLI:IT:COST:1981:202)
Massima numero 9529
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
10/12/1981; Decisione del
10/12/1981
Deposito del 29/12/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 202/81 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CIRCOLAZIONE STRADALE - DANNI ALLE PERSONE CAUSATI DA VEICOLI NON IDENTIFICATI - RISARCIMENTO A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - PREVISIONE PER I SOLI CASI PIU' GRAVI ED ENTRO LIMITI MASSIMI DI AMMONTARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 202/81 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CIRCOLAZIONE STRADALE - DANNI ALLE PERSONE CAUSATI DA VEICOLI NON IDENTIFICATI - RISARCIMENTO A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - PREVISIONE PER I SOLI CASI PIU' GRAVI ED ENTRO LIMITI MASSIMI DI AMMONTARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In ipotesi di danno alle persone causato da veicolo non identificato, non e` arbitrario ne` irrazionale che l'intervento solidaristico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" sia circoscritto ai casi di morte o grave inabilita` e contenuto entro limiti di ammontare dell'indennizzo: atteso che, nel caso in esame, la prestazione del Fondo ha natura indennitaria anziche` di risarcimento in senso proprio, e che - diversamente dalle ipotesi di danno causato da veicolo identificato ma non assicurato, ovvero assicurato con impresa insolvente - non e` possibile, per il Fondo medesimo, esercitare azione di regresso nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 21, commi primo, secondo e terzo, L. 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui escludono o riducono la risarcibilita` del danno causato da veicolo ignoto).
In ipotesi di danno alle persone causato da veicolo non identificato, non e` arbitrario ne` irrazionale che l'intervento solidaristico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" sia circoscritto ai casi di morte o grave inabilita` e contenuto entro limiti di ammontare dell'indennizzo: atteso che, nel caso in esame, la prestazione del Fondo ha natura indennitaria anziche` di risarcimento in senso proprio, e che - diversamente dalle ipotesi di danno causato da veicolo identificato ma non assicurato, ovvero assicurato con impresa insolvente - non e` possibile, per il Fondo medesimo, esercitare azione di regresso nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 21, commi primo, secondo e terzo, L. 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui escludono o riducono la risarcibilita` del danno causato da veicolo ignoto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte