Sentenza 202/1981 (ECLI:IT:COST:1981:202)
Massima numero 9530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
10/12/1981; Decisione del
10/12/1981
Deposito del 29/12/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 202/81 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CIRCOLAZIONE STRADALE - DANNI ALLE PERSONE CAUSATI DA VEICOLI NON IDENTIFICATI - RISARCIMENTO A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - RIFERIMENTO A UN GRADO MINIMO DI INVALIDITA' E AL REDDITO LORDO DI LAVORO, DICHIARATO O ACCERTATO IN SEDE FISCALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 202/81 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CIRCOLAZIONE STRADALE - DANNI ALLE PERSONE CAUSATI DA VEICOLI NON IDENTIFICATI - RISARCIMENTO A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - RIFERIMENTO A UN GRADO MINIMO DI INVALIDITA' E AL REDDITO LORDO DI LAVORO, DICHIARATO O ACCERTATO IN SEDE FISCALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' pur vero che l'art. 32 Cost. ha innanzitutto come oggetto di tutela l'integrita` fisica, ma detta tutela si realizza nella duplice direzione di apprestare misure di prevenzione e di assicurare cure gratuite agli indigenti, e con tali finalita` non contrasta l'art. 21, L. n. 990 del 1969, il quale introduce una forma di intervento solidaristico (prestazione di natura indennitaria del "Fondo di garanzia per le vittime della strada") che estende la possibilita` di ristoro del danno alla persona (in materia di responsabilita` civile) a soggetti che altrimenti ne resterebbero privi, condizionandola - in base ad una valutazione discrezionale del legislatore - alla sussistenza, tra l'altro, di un certo grado di invalidita` e ad un accertamento rigoroso del reddito. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 21, L. 24 dicembre 1969 n. 990, in quanto limita la risarcibilita` del danno causato dal veicolo o natante non identificato in riferimento a minimi di invalidita` permanente e al reddito lordo di lavoro dichiarato o accertato in sede fiscale).
E' pur vero che l'art. 32 Cost. ha innanzitutto come oggetto di tutela l'integrita` fisica, ma detta tutela si realizza nella duplice direzione di apprestare misure di prevenzione e di assicurare cure gratuite agli indigenti, e con tali finalita` non contrasta l'art. 21, L. n. 990 del 1969, il quale introduce una forma di intervento solidaristico (prestazione di natura indennitaria del "Fondo di garanzia per le vittime della strada") che estende la possibilita` di ristoro del danno alla persona (in materia di responsabilita` civile) a soggetti che altrimenti ne resterebbero privi, condizionandola - in base ad una valutazione discrezionale del legislatore - alla sussistenza, tra l'altro, di un certo grado di invalidita` e ad un accertamento rigoroso del reddito. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 21, L. 24 dicembre 1969 n. 990, in quanto limita la risarcibilita` del danno causato dal veicolo o natante non identificato in riferimento a minimi di invalidita` permanente e al reddito lordo di lavoro dichiarato o accertato in sede fiscale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte