Sentenza 203/1981 (ECLI:IT:COST:1981:203)
Massima numero 9410
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
10/12/1981; Decisione del
10/12/1981
Deposito del 29/12/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 203/81. CULTI AMMESSI NELLO STATO - DISCIPLINA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 8 E 20 COST. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 203/81. CULTI AMMESSI NELLO STATO - DISCIPLINA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 8 E 20 COST. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 13, 14 e 15 del R.D. 28 febbraio 1930 n. 289 (di attuazione della L. n. 1159 del 1929 sui culti ammessi), sollevata in riferimento agli artt. 8 e 20 Cost. - sotto il profilo della lesione della liberta` di religione - senza un'adeguata dimostrazione che il giudizio a quo non puo` essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione.
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 13, 14 e 15 del R.D. 28 febbraio 1930 n. 289 (di attuazione della L. n. 1159 del 1929 sui culti ammessi), sollevata in riferimento agli artt. 8 e 20 Cost. - sotto il profilo della lesione della liberta` di religione - senza un'adeguata dimostrazione che il giudizio a quo non puo` essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte