Sentenza 204/1981 (ECLI:IT:COST:1981:204)
Massima numero 11649
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  10/12/1981;  Decisione del  10/12/1981
Deposito del 29/12/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11650


Titolo
SENT. 204/81 A. COMUNI - ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI - REGIONE - POSSIBILITA' DI ISTITUIRE NUOVI COMUNI PRIMA DELL'APPROVAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI SULLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - OBBLIGO DI CONSULTARE LE POPOLAZIONI INTERESSATE - PROCEDURA DI CUI AGLI ARTT. 33 SEGG. T.U.C.E. P..

Testo
Nel periodo di primo funzionamento delle Regioni ordinarie, prima che esse emanassero proprie leggi sulle circoscrizioni comunali, non era loro tuttavia precluso l'esercizio del potere, previsto dall'art. 133 cpv. Cost., di istituire nuovi comuni. L'osservanza del precetto costituzionale, che impone di consultare le popolazioni interessate, doveva essere garantita con l'adozione della procedura prevista dagli artt. 33 e seguenti del r.d. n. 383 del 1934, t.u.c.e p., specie con riguardo ale norme relative al modo di formazione e di accertamento della volonta` autonomistica delle borgate o frazioni. - cfr. S.n. 62/1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte