Sentenza 204/1981 (ECLI:IT:COST:1981:204)
Massima numero 11650
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
10/12/1981; Decisione del
10/12/1981
Deposito del 29/12/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11649
Titolo
SENT. 204/81 B. COMUNI E PROVINCE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - REGIONE CAMPANIA - ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE - LEGGE - PROVVEDIMENTO - PROCEDURA PRESCRITTA DAGLI ARTT. 33 SEGG.. T.U.C.E P. DEL 1934 - APPLICAZIONE IN VIA TRANSITORIA - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE ISTITUTIVA DEL NUOVO COMUNE - ATTI DI CONSENSO DELLE POPOLAZIONI INTERESSATE - NECESSITA'- INOSSERVANZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 133 CPV. COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA INTERA LEGGE.
SENT. 204/81 B. COMUNI E PROVINCE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - REGIONE CAMPANIA - ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE - LEGGE - PROVVEDIMENTO - PROCEDURA PRESCRITTA DAGLI ARTT. 33 SEGG.. T.U.C.E P. DEL 1934 - APPLICAZIONE IN VIA TRANSITORIA - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE ISTITUTIVA DEL NUOVO COMUNE - ATTI DI CONSENSO DELLE POPOLAZIONI INTERESSATE - NECESSITA'- INOSSERVANZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 133 CPV. COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA INTERA LEGGE.
Testo
Nel periodo che ha preceduto l'emanazione, da parte delle Regioni, di leggi sulle circoscrizioni comunali, periodo nel quale, per l'istituzione di nuovi Comuni, doveva essere utilizzata la procedura prevista dagli artt. 33 segg. t.u.c.e p. de 1934, nel corso del procedimento formativo della legge era necessario si inserissero gli atti dai quali risultasse il consenso delle popolazioni interessate; la legge istitutiva del Comune era necessario che ne identificasse in modo preciso il territorio: condizioni entrambe che non risultano rispettate dalla legge regionale istitutiva del Comune di Cellola. Conseguentemente e` incostituzionale per contrasto con l'art. 133 cpv. Cost., l'intera legge della Regione Campania 21 febbraio 1973, n. 7. - cfr. S.n. 38/1969; n. 62/1975.
Nel periodo che ha preceduto l'emanazione, da parte delle Regioni, di leggi sulle circoscrizioni comunali, periodo nel quale, per l'istituzione di nuovi Comuni, doveva essere utilizzata la procedura prevista dagli artt. 33 segg. t.u.c.e p. de 1934, nel corso del procedimento formativo della legge era necessario si inserissero gli atti dai quali risultasse il consenso delle popolazioni interessate; la legge istitutiva del Comune era necessario che ne identificasse in modo preciso il territorio: condizioni entrambe che non risultano rispettate dalla legge regionale istitutiva del Comune di Cellola. Conseguentemente e` incostituzionale per contrasto con l'art. 133 cpv. Cost., l'intera legge della Regione Campania 21 febbraio 1973, n. 7. - cfr. S.n. 38/1969; n. 62/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
co. 2
Costituzione
art. 133
co. 2
Altri parametri e norme interposte