Sentenza 1/1982 (ECLI:IT:COST:1982:1)
Massima numero 9687
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  07/01/1982;  Decisione del  07/01/1982
Deposito del 14/01/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 1/82 - FRODI E CONTRAVVENZIONI NELL'AGRICOLTURA, NELLE INDUSTRIE E NEI COMMERCI - ALIMENTI E BEVANDE IN GENERE - ADDITIVI CHIMICI - PREVISIONE DI UNA STESSA PENA PER L'IMPIEGO DI ADDITIVI NON AUTORIZZATI E L'IMPIEGO DI ADDITIVI AUTORIZZATI SENZA L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE PER L'IMPIEGO STESSO (NON RIPORTATA LA RELATIVA INDICAZIONE SULL'INVOLUCRO DEL PRODOTTO) - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI L.C.

Testo
Nella materia penale - nella quale il principio di legalita` impone la formulazione di fattispecie ben definite, ciascuna accompagnata dalla relativa sanzione - il principio di eguaglianza non puo` essere inteso nel senso che a ciascuna fattispecie debba corrispondere una sanzione diversa da tutte le altre; cio` specie in un sistema quale il nostro, ispirato alla preferenza per pene edittali determinate fra un minimo e un massimo. Percio` - posto che la configurazione dei reati e la previsione delle relative sanzioni, implicando scelte di valore, appartengono alla politica legislativa - solo le sperequazioni ingiustificate possono concretare un arbitrio del legislatore lesivo del principio di eguaglianza. Il che non si verifica nel caso delle due fattispecie contravvenzionali di cui alla lett.g L. n. 283 del 1962 (aggiunta ai prodotti alimentari di additivi chimici di qualunque natura non autorizzati - aggiunta agli stessi prodotti di additivi chimici autorizzati, ma senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego), sanzionate dal successivo art. 6, co. quarto con con identica pena. Per entrambe infatti il legislatore ha fissato ad una soglia anticipata la tutela penale della salute, prescindendo dal pericolo cui in concreto puo` dar luogo l'impiego di determinati additivi: pericolo che non discende automaticamente e necessariamente dal solo fatto che l'uso di uno specifico additivo non sia stato autorizzato dal Ministro della Sanita`; e viceversa non e` escluso, quanto meno con riferimento a un soggetto determinato, dall'uso di un additivo autorizzato. Le due fattispecie, configurate ai fini della tutela di un medesimo bene, che si vuole realizzata ad una soglia determinata, prendono in considerazione condotte, non solo non radicalmente fra loro diverse, ma che sopratutto si estrinsecano nella inosservanza delle prescrizioni poste dal legislatore a quei fini. Non e` quindi ne` ingiustificata ne` arbitraria la previsione per entrambe di una stessa pena da determinarsi dal giudice, nell'esercizio della propria discrezionalita`, fra un minimo e un massimo. (Non fondatezza della questione di l.c. degli artt. 5 lett.g, e 6 L. 30 aprile 1962 n. 283, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.) Cfr. sent. n. 99/79

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte