Sentenza 240/2020 (ECLI:IT:COST:2020:240)
Massima numero 43216
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente MORELLI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  22/10/2020;  Decisione del  22/10/2020
Deposito del 17/11/2020; Pubblicazione in G. U. 18/11/2020
Massime associate alla pronuncia:  43210  43211  43212  43217


Titolo
Paesaggio - Piani territoriali paesistici regionali - Iter di approvazione - Obbligo di elaborazione congiunta tra Stato e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione - Finalità - Piena e omogenea tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Testo

Lo spirito che deve informare il procedimento di adozione e di approvazione dei piani paesaggistici è improntato al principio di leale collaborazione, caratterizzato dalla sua elasticità e adattabilità che se, da un lato, lo rendono particolarmente idoneo a regolare in modo dinamico i rapporti in questione, attenuando i dualismi ed evitando eccessivi irrigidimenti, dall'altro lato richiedono continue precisazioni e concretizzazioni. Lo schema delle reiterate trattative, più volte richiamato nella giurisprudenza costituzionale per alludere al corretto funzionamento dei meccanismi di leale collaborazione, esprime al meglio la necessità di un confronto costante, paritario e leale tra le parti, che deve caratterizzare ogni fase del procedimento e non seguire la sua conclusione. Pertanto, seppure l'obbligo di pianificazione congiunta investa i beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lett. b), c) e d), del d.lgs. n. 42 del 2004, non è ammissibile la generale esclusione o la previsione di una mera partecipazione degli organi ministeriali in procedimenti che richiedono la cooperazione congiunta: in tali ipotesi la tutela paesaggistica verrebbe degradata da valore unitario prevalente e a concertazione rigorosamente necessaria, in mera esigenza urbanistica. (Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2018, n. 64 del 2015, n. 197 del 2014 e n. 31 del 2006).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina statale volta a proteggere l'ambiente e il paesaggio viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza; essa richiede una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si esplica in un'attività pianificatoria estesa sull'intero territorio nazionale affidata congiuntamente allo Stato e alle Regioni. È in questa prospettiva che il codice dei beni culturali e del paesaggio pone un obbligo di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, principio inderogabile della legislazione statale, a sua volta riflesso della necessaria impronta unitaria della pianificazione paesaggistica che mira a garantire, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti in materia, l'effettiva ed uniforme tutela dell'ambiente. (Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2019, n. 178 del 2018, n. 68 del 2018, n. 66 del 2018, n. 210 del 2016, n. 189 del 2016, n. 64 del 2015, n. 197 del 2014 e n. 211 del 2013).

La pianificazione paesaggistica è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale, in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale: il paesaggio va rispettato come valore primario, attraverso un indirizzo unitario che superi la pluralità degli interventi delle amministrazioni locali. (Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2019, n. 68 del 2018, n. 66 del 2018, n. 64 del 2015, n. 197 del 2014 e n. 182 del 2006).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte