Ordinanza 5/1982 (ECLI:IT:COST:1982:5)
Massima numero 14524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
07/01/1982; Decisione del
07/01/1982
Deposito del 14/01/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 5/82. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE - TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE - GIUDICE ISTRUTTORE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - IUS SUPERVENIENS - ABROGAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 5/82. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE - TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE - GIUDICE ISTRUTTORE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - IUS SUPERVENIENS - ABROGAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost. - dell'art. 25, secondo comma, del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare di pace), essendo entrata in vigore nel corso del presente giudizio di legittimita' costituzionale la legge 7 maggio 1981, n. 180 (contenente modifiche al detto ordinamento giudiziario), che, con l'art. 16, ha abrogato, tra l'altro, la norma impugnata, per cui si rende necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della proposta questione di costituzionalita', tenendo conto della normativa sopravvenuta. - O. nn. 111 e 112/1982.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost. - dell'art. 25, secondo comma, del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare di pace), essendo entrata in vigore nel corso del presente giudizio di legittimita' costituzionale la legge 7 maggio 1981, n. 180 (contenente modifiche al detto ordinamento giudiziario), che, con l'art. 16, ha abrogato, tra l'altro, la norma impugnata, per cui si rende necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della proposta questione di costituzionalita', tenendo conto della normativa sopravvenuta. - O. nn. 111 e 112/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte