Sentenza 7/1982 (ECLI:IT:COST:1982:7)
Massima numero 11780
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
14/01/1982; Decisione del
14/01/1982
Deposito del 01/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. N. 7/82 C. REGIONI - CAVE E TORBIERE - REGIME DI AUTORIZZAZIONE - ESERCIZIO DI POTERI DISCREZIONALI - LIMITI - PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - EVENTUALE INOSSERVANZA NEL DIRITTO VIVENTE - POSSIBILI SUCCESSIVI RIMEDI.
SENT. N. 7/82 C. REGIONI - CAVE E TORBIERE - REGIME DI AUTORIZZAZIONE - ESERCIZIO DI POTERI DISCREZIONALI - LIMITI - PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - EVENTUALE INOSSERVANZA NEL DIRITTO VIVENTE - POSSIBILI SUCCESSIVI RIMEDI.
Testo
Le valutazioni che le leggi 14 giugno 1975 n. 92 della Regione Lombardia e 17 aprile 1975 n. 36 della Regione Veneto rimettono alle autorita` regionali in ordine all'autorizzazione per la coltivazione dei giacimenti di cave e torbiere non contrastano con il principio del giusto procedimento in quanto: a) dette valutazioni on dovrebbero in nessun caso ridursi a giudizi di opportunita`; b) la motivazione dei provvedimenti emanati nell'esercizio del potere autorizzatorio dovrebbe riferirsi alla tutela degli specifici interessi pubblici cui fanno esplicito cenno le leggi impugnate; c) ulteriori limiti alla discrezionalita` degli amministratori regionali dovrebbero discendere dalle indicazioni del piano regionale delle attivita` estrattive. I termini della questione muterebbero solo se il diritto vivente dovesse formarsi in violazione del principio del giusto procedimento con esercizio da parte dell'autorita` regionale di poteri a discrezionalita` non limitata. (Infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 5 ultimo comma, 16 e 18 della legge della Regione Veneto 17 aprile 1975 n. 36 e degli artt. 2, 3 e 22 della legge della Regione Lombardia 14 giugno 1975 n. 92 sollevate in relazione agli artt. 117 e 42 Cost.)
Le valutazioni che le leggi 14 giugno 1975 n. 92 della Regione Lombardia e 17 aprile 1975 n. 36 della Regione Veneto rimettono alle autorita` regionali in ordine all'autorizzazione per la coltivazione dei giacimenti di cave e torbiere non contrastano con il principio del giusto procedimento in quanto: a) dette valutazioni on dovrebbero in nessun caso ridursi a giudizi di opportunita`; b) la motivazione dei provvedimenti emanati nell'esercizio del potere autorizzatorio dovrebbe riferirsi alla tutela degli specifici interessi pubblici cui fanno esplicito cenno le leggi impugnate; c) ulteriori limiti alla discrezionalita` degli amministratori regionali dovrebbero discendere dalle indicazioni del piano regionale delle attivita` estrattive. I termini della questione muterebbero solo se il diritto vivente dovesse formarsi in violazione del principio del giusto procedimento con esercizio da parte dell'autorita` regionale di poteri a discrezionalita` non limitata. (Infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 5 ultimo comma, 16 e 18 della legge della Regione Veneto 17 aprile 1975 n. 36 e degli artt. 2, 3 e 22 della legge della Regione Lombardia 14 giugno 1975 n. 92 sollevate in relazione agli artt. 117 e 42 Cost.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte