Sentenza 8/1982 (ECLI:IT:COST:1982:8)
Massima numero 9453
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  14/01/1982;  Decisione del  14/01/1982
Deposito del 01/02/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9454


Titolo
SENT. 8/82 A. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - PRINCIPIO DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - RILEVANZA COSTITUZIONALE - ESTENSIONE AL GIUDIZIO INCIDENTALE CAUTELARE - LIMITAZIONI ALL'APPELLABILITA' DELLE ORDINANZE DI SOSPENSIONE DEI T.A.R. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Riguardo alla giurisdizione amministrativa il principio del doppio grado di giurisdizione e` costituzionalizzato dall'art. 125, secondo comma, Cost., sia riguardo al giudizio di merito che riguardo al processo incidentale cautelare. (In applicazione di tale principio e` stata dichiarata l'illegittimita` costituzionale dell'art. 5, ultimo comma, della L. 3 gennaio 1978 n. 1, "Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali", il quale esclude la appellabilita` al Consiglio di Stato delle ordinanze dei tribunali amministrativi regionali che si pronunciano sulla domanda di sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo impugnato.). - cfr. S.n. 62/1981; S.n. 284/1974; S.n. 227/1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 125

Altri parametri e norme interposte