Sentenza 9/1982 (ECLI:IT:COST:1982:9)
Massima numero 12133
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
14/01/1982; Decisione del
14/01/1982
Deposito del 01/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 9/82. IMPUTATO - NON DETENUTO - ASSISTENZA ALL'UDIENZA - MANCATA PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE O DEL RINVIO DEL DIBATTIMENTO OVE L'IMPUTATO, GIA' INTERROGATO, SI ASTENGA DAL COMPARIRE O SI ALLONTANI DALL'UDIENZA PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO. ART.428, PRIMO COMMA, C.P.P. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ART. 428, SECONDO COMMA, C.P.P. - LESIONE DEL DIRITTO ALL'AUTODIFESA - LIMITATAMENTE ALL'AVVERBIO "SOLTANTO" - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE.
SENT. 9/82. IMPUTATO - NON DETENUTO - ASSISTENZA ALL'UDIENZA - MANCATA PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE O DEL RINVIO DEL DIBATTIMENTO OVE L'IMPUTATO, GIA' INTERROGATO, SI ASTENGA DAL COMPARIRE O SI ALLONTANI DALL'UDIENZA PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO. ART.428, PRIMO COMMA, C.P.P. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ART. 428, SECONDO COMMA, C.P.P. - LESIONE DEL DIRITTO ALL'AUTODIFESA - LIMITATAMENTE ALL'AVVERBIO "SOLTANTO" - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE.
Testo
In un sistema che consente all'imputato di rendere l'interrogatorio anche rifiutandosi di rispondere, senza che, percio', venga minimamente affievolita la sua facolta' di fare successivamente tutte le dichiarazioni che ritiene opportune in sua difesa o di conferire con il suo difensore, la aprioristica esclusione dell'imputato stesso dal prosieguo del dibattimento contro la sua volonta' per effetto della impossibilita' assoluta in cui egli si trovi, per legittimo impedimento, di presenziare ad una udienza determinata, comporta un ingiustificato sacrificio del diritto di difesa, nell'aspetto, soprattutto, della difesa personale. (Illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. - con assorbimento della questione proposta in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 428, primo comma, c.p.p., che vieta la sospensione o il rinvio del dibattimento quando l'imputato, libero, si allontana dall'udienza o si astiene dal comparire, in qualsiasi momento dopo l'interrogatorio; norma che, per giurisprudenza costante, in coerenza con il disposto del secondo comma dello stesso art. 428, per l'adozione dell'avverbio "soltanto", viene interpretata nel senso che essa comporta per il giudice un vero e proprio divieto di sospendere o rinviare il dibattimento anche se e quando sia stato accertato - attraverso la libera valutazione operata dal giudice stesso delle relative prove - che l'imputato libero e gia' interrogato si trova nella assoluta impossibilita' di essere presente per legittimo impedimento. Conseguenziale dichiarazione di illegittimita', in applicazione dell'art. 27 L. 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 428, secondo comma, c.p.p., limitatamente all'avverbio "soltanto"). - S. 125/1979, 188/1980.
In un sistema che consente all'imputato di rendere l'interrogatorio anche rifiutandosi di rispondere, senza che, percio', venga minimamente affievolita la sua facolta' di fare successivamente tutte le dichiarazioni che ritiene opportune in sua difesa o di conferire con il suo difensore, la aprioristica esclusione dell'imputato stesso dal prosieguo del dibattimento contro la sua volonta' per effetto della impossibilita' assoluta in cui egli si trovi, per legittimo impedimento, di presenziare ad una udienza determinata, comporta un ingiustificato sacrificio del diritto di difesa, nell'aspetto, soprattutto, della difesa personale. (Illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. - con assorbimento della questione proposta in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 428, primo comma, c.p.p., che vieta la sospensione o il rinvio del dibattimento quando l'imputato, libero, si allontana dall'udienza o si astiene dal comparire, in qualsiasi momento dopo l'interrogatorio; norma che, per giurisprudenza costante, in coerenza con il disposto del secondo comma dello stesso art. 428, per l'adozione dell'avverbio "soltanto", viene interpretata nel senso che essa comporta per il giudice un vero e proprio divieto di sospendere o rinviare il dibattimento anche se e quando sia stato accertato - attraverso la libera valutazione operata dal giudice stesso delle relative prove - che l'imputato libero e gia' interrogato si trova nella assoluta impossibilita' di essere presente per legittimo impedimento. Conseguenziale dichiarazione di illegittimita', in applicazione dell'art. 27 L. 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 428, secondo comma, c.p.p., limitatamente all'avverbio "soltanto"). - S. 125/1979, 188/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27