Sentenza 10/1982 (ECLI:IT:COST:1982:10)
Massima numero 11606
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
14/01/1982; Decisione del
14/01/1982
Deposito del 01/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 10/82. PROCESSO PENALE - CASELLARIO GIUDIZIARIO - ISCRIZIONE DI SENTENZE E DECRETI DI CONDANNA PER CONTRAVVENZIONI AMMESSE ALL'OBLAZIONE QUANDO SIA STATA CONCESSA LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - INAMMISSIBILITA` PER DIFETTO DI RILEVANZA.
SENT. 10/82. PROCESSO PENALE - CASELLARIO GIUDIZIARIO - ISCRIZIONE DI SENTENZE E DECRETI DI CONDANNA PER CONTRAVVENZIONI AMMESSE ALL'OBLAZIONE QUANDO SIA STATA CONCESSA LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - INAMMISSIBILITA` PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Testo
La questione di legittimita` costituzionale dell'art. 604 del codice di procedura penale, proposta assumendo che tale norma, nella parte in cui prevede che non siano iscritte nel casellario giudiziale le sentenze e i decreti concernenti contravvenzioni per i quali e` ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione a meno che non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, costituirebbe una situazione di disparita` a vantaggio di coloro che incorrono in reati per i quali e` ammessa oblazione, non e` ammissibile per difetto di rilevanza perche` l'eventuale declaratoria di incostituzionalita` dell'art. 604 c.p.p. in riferimento all'art. 3 Cost. non potrebbe avere riflesso alcuno nei procedimenti penali in corso, essendo i medesimi relativi alla infrazione di cui agli artt. 38 e 39 della legge 11 giugno 1978 n. 426. - cfr. S.nn. 171/73 e 131/74.
La questione di legittimita` costituzionale dell'art. 604 del codice di procedura penale, proposta assumendo che tale norma, nella parte in cui prevede che non siano iscritte nel casellario giudiziale le sentenze e i decreti concernenti contravvenzioni per i quali e` ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione a meno che non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, costituirebbe una situazione di disparita` a vantaggio di coloro che incorrono in reati per i quali e` ammessa oblazione, non e` ammissibile per difetto di rilevanza perche` l'eventuale declaratoria di incostituzionalita` dell'art. 604 c.p.p. in riferimento all'art. 3 Cost. non potrebbe avere riflesso alcuno nei procedimenti penali in corso, essendo i medesimi relativi alla infrazione di cui agli artt. 38 e 39 della legge 11 giugno 1978 n. 426. - cfr. S.nn. 171/73 e 131/74.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte