Sentenza 11/1982 (ECLI:IT:COST:1982:11)
Massima numero 9974
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  14/01/1982;  Decisione del  14/01/1982
Deposito del 01/02/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9975


Titolo
SENT. 11/82. A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - GIORNALISTI - ISTITUTO DI PREVIDENZA DELLA CATEGORIA - ATTUA PER LE PENSIONI DELL'INPGI IL PRINCIPIO DI SOSTITUTIVITA' NON STABILENDO ALCUNA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA GIORNALISTI PROFESSIONISTI E PUBBLICISTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Poiche` l'art. 1 della l. 20 dicembre 1951, n. 1564 si limita a stabilire, per i giornalisti iscritti all'INPGI, il principio di sostitutivita` delle pensioni erogate da detto istituto alle pensioni INPS e non distingue tra giornalisti professionisti e giornalisti pubblicisti, non e` ad esso imputabile l'esclusione delle pensioni INPGI di questi ultimi. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 l. n. 1564 del 1951).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte