Ordinanza 13/1982 (ECLI:IT:COST:1982:13)
Massima numero 14525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
14/01/1982; Decisione del
14/01/1982
Deposito del 01/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
14526
Titolo
ORD. 13/82 A. SICUREZZA PUBBLICA - QUESTUA IN LUOGO PUBBLICO A FINI RELIGIOSI O POLITICI - NECESSITA' DELLA LICENZA DEL QUESTORE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA TRA CONFESSIONI RELIGIOSE, DI LIBERTA' DI ESERCIZIO DEL CULTO E DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO, NONCHE' DI FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI MEDIANTE PUBBLICHE SOTTOSCRIZIONI - IUS SUPERVENIENS (CONTRIBUTO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI) - ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
ORD. 13/82 A. SICUREZZA PUBBLICA - QUESTUA IN LUOGO PUBBLICO A FINI RELIGIOSI O POLITICI - NECESSITA' DELLA LICENZA DEL QUESTORE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA TRA CONFESSIONI RELIGIOSE, DI LIBERTA' DI ESERCIZIO DEL CULTO E DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO, NONCHE' DI FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI MEDIANTE PUBBLICHE SOTTOSCRIZIONI - IUS SUPERVENIENS (CONTRIBUTO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI) - ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Testo
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 8, 19, 20, 21 e 49 Cost., nonche' all'art. 18, nn. 1 e 3, della legge 25 ottobre 1977, n. 881, di ratifica del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - dell'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, il quale prescrive la licenza del questore per le questue in luogo pubblico anche se fatte a fini religiosi o politici, nonche' dell'art. 285 del regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635. Nelle more dei giudizi a quibus e' stata, infatti, pubblicata ed e' entrata in vigore la legge 18 novembre 1981, n. 659, avente per dichiarato oggetto il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, il cui art. 3, settimo comma, ha disposto l'espressa abrogazione delle norme impugnate, per cui si rende necessario il riesame del giudizio sulla rilevanza della proposta questione di legittimita' costituzionale, alla luce della sopravvenuta normativa.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 8, 19, 20, 21 e 49 Cost., nonche' all'art. 18, nn. 1 e 3, della legge 25 ottobre 1977, n. 881, di ratifica del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - dell'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, il quale prescrive la licenza del questore per le questue in luogo pubblico anche se fatte a fini religiosi o politici, nonche' dell'art. 285 del regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635. Nelle more dei giudizi a quibus e' stata, infatti, pubblicata ed e' entrata in vigore la legge 18 novembre 1981, n. 659, avente per dichiarato oggetto il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, il cui art. 3, settimo comma, ha disposto l'espressa abrogazione delle norme impugnate, per cui si rende necessario il riesame del giudizio sulla rilevanza della proposta questione di legittimita' costituzionale, alla luce della sopravvenuta normativa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 8
Costituzione
art. 19
Costituzione
art. 20
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 49
Altri parametri e norme interposte
legge 25/10/1977
n. 881
art. 18 n.1
legge 25/10/1977
n. 881
art. 18 n.3