Ordinanza 14/1982 (ECLI:IT:COST:1982:14)
Massima numero 14258
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
14/01/1982; Decisione del
14/01/1982
Deposito del 01/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 14/82. IMPIEGO PUBBLICO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - PROMOVIBILITA' ED INQUADRABILITA' NELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISERVATA AI SEGRETARI CAPO DI PRIMA CLASSE RISPETTO A QUELLO FATTO AI SEGRETARI CAPO DI SECONDA CLASSE ED AI SEGRETARI COMUNALI DI PRIMA E SECONDA CLASSE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DELLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA - IUS SUPERVENIENS - MODIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 14/82. IMPIEGO PUBBLICO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - PROMOVIBILITA' ED INQUADRABILITA' NELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISERVATA AI SEGRETARI CAPO DI PRIMA CLASSE RISPETTO A QUELLO FATTO AI SEGRETARI CAPO DI SECONDA CLASSE ED AI SEGRETARI COMUNALI DI PRIMA E SECONDA CLASSE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DELLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA - IUS SUPERVENIENS - MODIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. - degli artt. 21 e 23 del d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali), sollevata: a) sotto il profilo della ingiustificata e deteriore differenza di trattamento riservata da tali norme ai segretari capo di prima classe, rispetto a quello fatto ai segretari capo di seconda classe ed ai segretari comunali di prima e seconda classe, questi ultimi promovibili ed inquadrabili nella qualifica di segretario capo, purche' in servizio alla data del 30 giugno 1970, mentre i segretari capo di prima classe sono promovibili alla qualifica dirigenziale solo se in servizio alla data (12 dicembre 1972) di entrata in vigore del decreto succitato; b) sotto il profilo della violazione dell'art. 11 della legge di delegazione 18 marzo 1968, n. 249, che statuiva il principio direttivo del rispetto delle posizioni acquisite. Successivamente alla ordinanza di rimessione, la normativa impugnata e' stata infatti modificata dalla legge 19 maggio 1976, n. 391, la quale ha statuito che i segretari comunali cessati dal servizio nel periodo 30 dicembre 1970 - 11 dicembre 1972 con la qualifica di segretario capo di prima classe conseguono, dalla data di cessazione dal servizio, la nomina a segretario generale di seconda classe, per cui si rende necessario - tenuto conto che nella specie il ricorrente risulta essere stato collocato a riposo con decorrenza dal 15 settembre 1972 - il riesame della rilevanza della dedotta questione alla stregua della disciplina legislativa sopravvenuta.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. - degli artt. 21 e 23 del d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali), sollevata: a) sotto il profilo della ingiustificata e deteriore differenza di trattamento riservata da tali norme ai segretari capo di prima classe, rispetto a quello fatto ai segretari capo di seconda classe ed ai segretari comunali di prima e seconda classe, questi ultimi promovibili ed inquadrabili nella qualifica di segretario capo, purche' in servizio alla data del 30 giugno 1970, mentre i segretari capo di prima classe sono promovibili alla qualifica dirigenziale solo se in servizio alla data (12 dicembre 1972) di entrata in vigore del decreto succitato; b) sotto il profilo della violazione dell'art. 11 della legge di delegazione 18 marzo 1968, n. 249, che statuiva il principio direttivo del rispetto delle posizioni acquisite. Successivamente alla ordinanza di rimessione, la normativa impugnata e' stata infatti modificata dalla legge 19 maggio 1976, n. 391, la quale ha statuito che i segretari comunali cessati dal servizio nel periodo 30 dicembre 1970 - 11 dicembre 1972 con la qualifica di segretario capo di prima classe conseguono, dalla data di cessazione dal servizio, la nomina a segretario generale di seconda classe, per cui si rende necessario - tenuto conto che nella specie il ricorrente risulta essere stato collocato a riposo con decorrenza dal 15 settembre 1972 - il riesame della rilevanza della dedotta questione alla stregua della disciplina legislativa sopravvenuta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte