Sentenza 15/1982 (ECLI:IT:COST:1982:15)
Massima numero 11607
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  14/01/1982;  Decisione del  14/01/1982
Deposito del 01/02/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11608  11609  11610


Titolo
SENT. 15/82 A. PROCESSO PENALE - CARCERAZIONE PREVENTIVA - PROLUNGAMENTO DI UN TERZO DEL TERMINE MASSIMO PREVISTO DALL'ART. 272 C.P.P. COME MODIFICATO DALLA LEGGE 7 GIUGNO 1974 N. 220 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Poiche` la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non assume il rango di norma parametro, e sussistono obiettive difficolta` per gli accertamenti istruttori e dibattimentali nei procedimenti che hanno per oggetto i delitti commessi per finalita` di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, non e` irragionevole il prolungamento dei termini massimi di custodia preventiva, atteso che la norma denunciata tende a fronteggiare una situazione anomala ed eccezionale, ma come tale esssenzialmente temporanea. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 10 del decreto legge 15 dicembre 1979 n. 625 convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980 n. 15).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 2

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n. 0  art. 0