Sanità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Servizi di pronto soccorso - Attribuzione alla Giunta provinciale della competenza ad adottare provvedimenti per limitare gli accessi - Previsione che le prestazioni differibili sono interamente a carico del paziente, anche se esentato dal pagamento del ticket - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Provincia autonoma di Bolzano costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 6 del 2019, aggiuntivo del comma 5-bis nell'art. 36 della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001, promosso dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. m), e terzo, in relazione all'art. 1, comma 796, lett. p), della legge n. 296 del 2006. (Nella specie, la rinuncia è motivata da sopravvenuta modifica della disposizione impugnata).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo.