Sentenza 15/1982 (ECLI:IT:COST:1982:15)
Massima numero 11608
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
14/01/1982; Decisione del
14/01/1982
Deposito del 01/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 15/82 B. PROCESSO PENALE - CARCERAZIONE PREVENTIVA - PROLUNGAMENTO DELLA DURATA MASSIMA - APPLICAZIONE AI PROCEDIMENTI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA` COSTITUZIONALE.
SENT. 15/82 B. PROCESSO PENALE - CARCERAZIONE PREVENTIVA - PROLUNGAMENTO DELLA DURATA MASSIMA - APPLICAZIONE AI PROCEDIMENTI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA` COSTITUZIONALE.
Testo
L'applicabilita` della norma che dispone il prolungamento della custodia preventiva ai procedimenti penali in corso non contrasta con l'art. 13 della Costituzione perche`: a) la proclamazione dell'inviolabilita` della liberta` personale non e` idonea a costituire il diritto quesito al riacquisto della liberta` alla scadenza del termine in vigore al momento dell'inizio della custodia; b) l'obbligo del legislatore di indicare i casi ed i modi nei quali puo` essere prevista la limitazione della liberta` personale, di cui all'art. 13, secondo comma, Cost., non impone alcun vincolo di ordine temporale; c) il quinto comma dell'art. 13 Cost. dice che la legge stabilisce, non "prestabilisce", i limiti massimi della carcerazione preventiva. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 11 del decreto legge 15 dicembre 1979 n. 625 convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980 n. 15.).
L'applicabilita` della norma che dispone il prolungamento della custodia preventiva ai procedimenti penali in corso non contrasta con l'art. 13 della Costituzione perche`: a) la proclamazione dell'inviolabilita` della liberta` personale non e` idonea a costituire il diritto quesito al riacquisto della liberta` alla scadenza del termine in vigore al momento dell'inizio della custodia; b) l'obbligo del legislatore di indicare i casi ed i modi nei quali puo` essere prevista la limitazione della liberta` personale, di cui all'art. 13, secondo comma, Cost., non impone alcun vincolo di ordine temporale; c) il quinto comma dell'art. 13 Cost. dice che la legge stabilisce, non "prestabilisce", i limiti massimi della carcerazione preventiva. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 11 del decreto legge 15 dicembre 1979 n. 625 convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980 n. 15.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 1
Costituzione
art. 13
co. 2
Costituzione
art. 13
co. 5
Altri parametri e norme interposte