Sentenza 15/1982 (ECLI:IT:COST:1982:15)
Massima numero 11609
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
14/01/1982; Decisione del
14/01/1982
Deposito del 01/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 15/82 C. PROCESSO PENALE - CARCERAZIONE PREVENTIVA - PROLUNGAMENTO DELLA DURATA MASSIMA - APPLICABILITA` AI PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO ALLA DATA DI EMANAZIONE DELLA NORMA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 15/82 C. PROCESSO PENALE - CARCERAZIONE PREVENTIVA - PROLUNGAMENTO DELLA DURATA MASSIMA - APPLICABILITA` AI PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO ALLA DATA DI EMANAZIONE DELLA NORMA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
Testo
L'applicabilita` della norma che dispone il prolungamento della custodia preventiva ai procedimenti penali in corso non contrasta con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione perche`: a) i lavori preparatori della Costituzione non offrono argomento a favore della tesi che l'irretroattivita` della legge penale debba estendersi alle norme processuali e l'interpretazione della giurisprudenza e` concorde in tal senso; b) nessun argomento a favore dell'irretroattivita` delle norme processuali puo` trarsi dal confronto tra l'art. 1 del codice penale e l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, i quali assumono lo stesso significato; c) e` arbitrario ritenere che l'adozione di una apposita disposizione per disporre la retroattivita` sia il sintomo della convinzione del legislatore che la norma sulla carcerazione preventiva non avrebbe carattere processuale; d) il riconoscimento che l'art. 25, secondo comma, Cost. stabilisce una garanzia per l'imputato e appaga l'esigenza di certezza non giustifica la deduzione che nel campo penale devono ritenersi retroattive non solo le norme sostanziali ma anche quelle processuali; e) che la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale "la carcerazione preventiva ben puo` legittimamente essere disposta in vista di esigenze di carattere cautelare e strettamente inerenti il processo" induce a non accogliere la concezione della custodia cautelare come istituto di diritto sostanziale. - cfr. S.nn. 64/70, 96/70, 74/73, 147/73, 146/75 e 1/80.
L'applicabilita` della norma che dispone il prolungamento della custodia preventiva ai procedimenti penali in corso non contrasta con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione perche`: a) i lavori preparatori della Costituzione non offrono argomento a favore della tesi che l'irretroattivita` della legge penale debba estendersi alle norme processuali e l'interpretazione della giurisprudenza e` concorde in tal senso; b) nessun argomento a favore dell'irretroattivita` delle norme processuali puo` trarsi dal confronto tra l'art. 1 del codice penale e l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, i quali assumono lo stesso significato; c) e` arbitrario ritenere che l'adozione di una apposita disposizione per disporre la retroattivita` sia il sintomo della convinzione del legislatore che la norma sulla carcerazione preventiva non avrebbe carattere processuale; d) il riconoscimento che l'art. 25, secondo comma, Cost. stabilisce una garanzia per l'imputato e appaga l'esigenza di certezza non giustifica la deduzione che nel campo penale devono ritenersi retroattive non solo le norme sostanziali ma anche quelle processuali; e) che la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale "la carcerazione preventiva ben puo` legittimamente essere disposta in vista di esigenze di carattere cautelare e strettamente inerenti il processo" induce a non accogliere la concezione della custodia cautelare come istituto di diritto sostanziale. - cfr. S.nn. 64/70, 96/70, 74/73, 147/73, 146/75 e 1/80.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte