Sentenza 15/1982 (ECLI:IT:COST:1982:15)
Massima numero 11610
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
14/01/1982; Decisione del
14/01/1982
Deposito del 01/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 15/82 D. PROCESSO PENALE - CARCERAZIONE PREVENTIVA - PROLUNGAMENTO DELLA DURATA MASSIMA - APPLICABILITA` AI PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO ALLA DATA DI EMANAZIONE DELLA NORMA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 27, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 15/82 D. PROCESSO PENALE - CARCERAZIONE PREVENTIVA - PROLUNGAMENTO DELLA DURATA MASSIMA - APPLICABILITA` AI PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO ALLA DATA DI EMANAZIONE DELLA NORMA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 27, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
Testo
L'applicabilita` della norma che dispone il prolungamento della durata massima della carcerazione preventiva ai processi penali in corso non contrasta con l'art. 27, secondo comma, Cost. perche` la carcerazione preventiva non produce sul piano giuridico conseguenze diverse a seconda della sua maggiore o minore durata. Ove la durata prevista risultasse irragionevole potrebbe essere dichiarata illegittima per tale motivo non gia` per la sua pretesa incidenza sulla presunzione di non colpevolezza.
L'applicabilita` della norma che dispone il prolungamento della durata massima della carcerazione preventiva ai processi penali in corso non contrasta con l'art. 27, secondo comma, Cost. perche` la carcerazione preventiva non produce sul piano giuridico conseguenze diverse a seconda della sua maggiore o minore durata. Ove la durata prevista risultasse irragionevole potrebbe essere dichiarata illegittima per tale motivo non gia` per la sua pretesa incidenza sulla presunzione di non colpevolezza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 2
Altri parametri e norme interposte