Sentenza 16/1982 (ECLI:IT:COST:1982:16)
Massima numero 10029
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
13/01/1982; Decisione del
13/01/1982
Deposito del 02/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 16/82 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CIRCOSTANZE DI FATTO SOPRAVVENUTE NELLE VICENDE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO - NON VA DISPOSTA.
SENT. 16/82 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CIRCOSTANZE DI FATTO SOPRAVVENUTE NELLE VICENDE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO - NON VA DISPOSTA.
Testo
Il riesame che la Corte suole richiedere al giudice a quo nella ipotesi di ius superveniens, non puo` estendersi alla diversa ipotesi di circostanze di fatto sopravvenute nelle vicende del processo a quo: il giudizio di legittimita` costituzionale, svolgendosi non nell'interesse privato ma pubblico, una volta validamente instaurato acquisisce un'autonomia che lo pone al riparo dall'ulteriore atteggiarsi della fattispecie, financo nel caso in cui per qualsiasi causa sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso (art. 22 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Il riesame che la Corte suole richiedere al giudice a quo nella ipotesi di ius superveniens, non puo` estendersi alla diversa ipotesi di circostanze di fatto sopravvenute nelle vicende del processo a quo: il giudizio di legittimita` costituzionale, svolgendosi non nell'interesse privato ma pubblico, una volta validamente instaurato acquisisce un'autonomia che lo pone al riparo dall'ulteriore atteggiarsi della fattispecie, financo nel caso in cui per qualsiasi causa sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso (art. 22 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 22