Sentenza 16/1982 (ECLI:IT:COST:1982:16)
Massima numero 10030
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
13/01/1982; Decisione del
13/01/1982
Deposito del 02/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 16/82 C. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - TRASCRIZIONE - MATRIMONIO CONTRATTO DA MINORE INFRASEDICENNE O CHE ABBIA COMPIUTO GLI ANNI SEDICI MA NON SIA STATO AMMESSO AL MATRIMONIO EX ART. 84 C.C. - MANCATA PREVISIONE DEL DIVIETO DI TRASCRIZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 16/82 C. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - TRASCRIZIONE - MATRIMONIO CONTRATTO DA MINORE INFRASEDICENNE O CHE ABBIA COMPIUTO GLI ANNI SEDICI MA NON SIA STATO AMMESSO AL MATRIMONIO EX ART. 84 C.C. - MANCATA PREVISIONE DEL DIVIETO DI TRASCRIZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Per il compimento della scelta del rito matrimoniale (civile o canonico) e` richiesto il possesso della piena capacita`, alla stregua delle leggi dello Stato, la quale puo` essere riconosciuta, in mancanza di specifica norma che stabilisca un'eta` diversa, solo a chi abbia acquistato, con la maggiore eta`, la piena capacita` di agire, essendo stata elevata dal legislatore l'eta` matrimoniale in funzione dell'importanza del vincolo, richiedente, per essere assunto, maturita` non solo fisico-sessuale, ma anche psichica. Non puo`, quindi, procedersi alla trascrizione, con conseguente attribuzione di effetti civili, di matrimonio canonico celebrato da persona che, per difetto dell'eta` prescritta dalla legge dello Stato, non aveva la imprescindibile capacita` di procedere alla libera scelta; ne` la deroga al principio di eguaglianza puo` ritenersi giustificata per effetto dell'art. 7 della Costituzione, mancando il possesso della piena capacita` da parte di chi procede alla scelta del rito. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui non dispone che non si faccia luogo alla trascrizione anche nel caso di matrimonio canonico contratto da minore infrasedicenne o da minore che abbia compiuto gli anni sedici ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'art. 84 del codice civile (rimanendo con cio` assorbita la questione relativa all'art. 16 della stessa legge). - cfr. S.n. 32/1971.
Per il compimento della scelta del rito matrimoniale (civile o canonico) e` richiesto il possesso della piena capacita`, alla stregua delle leggi dello Stato, la quale puo` essere riconosciuta, in mancanza di specifica norma che stabilisca un'eta` diversa, solo a chi abbia acquistato, con la maggiore eta`, la piena capacita` di agire, essendo stata elevata dal legislatore l'eta` matrimoniale in funzione dell'importanza del vincolo, richiedente, per essere assunto, maturita` non solo fisico-sessuale, ma anche psichica. Non puo`, quindi, procedersi alla trascrizione, con conseguente attribuzione di effetti civili, di matrimonio canonico celebrato da persona che, per difetto dell'eta` prescritta dalla legge dello Stato, non aveva la imprescindibile capacita` di procedere alla libera scelta; ne` la deroga al principio di eguaglianza puo` ritenersi giustificata per effetto dell'art. 7 della Costituzione, mancando il possesso della piena capacita` da parte di chi procede alla scelta del rito. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui non dispone che non si faccia luogo alla trascrizione anche nel caso di matrimonio canonico contratto da minore infrasedicenne o da minore che abbia compiuto gli anni sedici ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'art. 84 del codice civile (rimanendo con cio` assorbita la questione relativa all'art. 16 della stessa legge). - cfr. S.n. 32/1971.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte