Sentenza 16/1982 (ECLI:IT:COST:1982:16)
Massima numero 10031
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  13/01/1982;  Decisione del  13/01/1982
Deposito del 02/02/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10028  10029  10030


Titolo
SENT. 16/82 D. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - OPPOSIZIONI - TASSATIVITA' DELLE IPOTESI DI AMMISSIBILITA' DELL'OPPOSIZIONE ANTE NUPTIAS - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA CONSEGUENZIALE (ART. 27 LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87).

Testo
Per evitare la palese irrazionalita` della diversa disciplina che, a seguito della dichiarata illegittimita` costituzionale in parte qua dell'art. 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847, verrebbe ad instaurarsi tra opposizione post nuptias (che potra` fondarsi anche sulla causa di cui all'art. 84 cod. civ.) e opposizione ante nuptias (per la quale cio` non sarebbe consentito), va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale, l'art. 7, ultimo comma, della legge 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui non dispone che l'autorita` giudiziaria decida sull'opposizione anche quando questa sia fondata sulla causa indicata nell'art. 84 del codice civile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27