Sentenza 17/1982 (ECLI:IT:COST:1982:17)
Massima numero 10032
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
21/01/1982; Decisione del
21/01/1982
Deposito del 02/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 17/82. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - COGNIZIONE DELLE CAUSE DI NULLITA' DI MATRIMONI CANONICI TRASCRITTI AGLI EFFETTI CIVILI - RISERVA ALLA GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI E RELATIVO PROCEDIMENTO DI ESECUTORIETA' - SOSTANZIALE CORRISPONDENZA DELLA NORMA IMPUGNATA CON L'ART. 34 DEL CONCORDATO, CHE RESTEREBBE COMUNQUE IN VIGORE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 17/82. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - COGNIZIONE DELLE CAUSE DI NULLITA' DI MATRIMONI CANONICI TRASCRITTI AGLI EFFETTI CIVILI - RISERVA ALLA GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI E RELATIVO PROCEDIMENTO DI ESECUTORIETA' - SOSTANZIALE CORRISPONDENZA DELLA NORMA IMPUGNATA CON L'ART. 34 DEL CONCORDATO, CHE RESTEREBBE COMUNQUE IN VIGORE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Per la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni normative tra il censurato art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 e i commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810), qualunque dovesse essere nel merito la pronuncia in ordine alle denunciate illegittimita`, resterebbero egualmente in vigore le norme contenute nel citato art. 34, norme che godono della copertura costituzionale di cui all'art. 7, secondo comma, Cost.. (Inammissibilita` per difetto di rilevanza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 29 e 101 e segg. Cost. - dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui prevede la riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici della cognizione delle cause di nullita` di matrimoni canonici trascritti agli effetti civili e lo speciale procedimento di esecutorieta` delle sentenze dei tribunali medesimi). - cfr. S.n. 1/1977.
Per la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni normative tra il censurato art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 e i commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810), qualunque dovesse essere nel merito la pronuncia in ordine alle denunciate illegittimita`, resterebbero egualmente in vigore le norme contenute nel citato art. 34, norme che godono della copertura costituzionale di cui all'art. 7, secondo comma, Cost.. (Inammissibilita` per difetto di rilevanza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 29 e 101 e segg. Cost. - dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui prevede la riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici della cognizione delle cause di nullita` di matrimoni canonici trascritti agli effetti civili e lo speciale procedimento di esecutorieta` delle sentenze dei tribunali medesimi). - cfr. S.n. 1/1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 7
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte