Sentenza 18/1982 (ECLI:IT:COST:1982:18)
Massima numero 9566
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  22/01/1982;  Decisione del  22/01/1982
Deposito del 02/02/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9567  9568


Titolo
SENT. 18/82 A.- MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - RISERVA DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI NULLITA' DEI MATRIMONI CANONICI TRASCRITTI AGLI EFFETTI CIVILI E CONSEGUENTE DEROGA ALLA GIURISDIZIONE STATUALE - PRETESO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO SUPREMO DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO POSTO A GARANZIA DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE, COMPORTANTE NEL SUO NUCLEO ESSENZIALE CHE SIA ASSICURATO A TUTTI UN GIUDICE E UN PROCESSO - ESCLUSIONE - RICONOSCIMENTO DELLA GIURISDIZIONALITA' DEL PROCESSO CANONICO IN TEMA DI NULLITA' MATRIMONIALE - IRRILEVANZA DELLE DIFFORMITA' DI TUTELA UNA VOLTA VERIFICATO IL RISPETTO DEL PRINCIPIO SUPREMO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici delle controversie in materia di nullita` del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, operata dall'art. 1 della l. 27 maggio 1929 n. 810 nella parte in cui da` piena ed intera esecuzione ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929, nonche` dall'art. 17 della l. 27 maggio 1929 n. 847 (c.d. legge matrimoniale), non contrasta con il principio supremo dell'ordinamento costituzionale dello Stato posto a garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale inteso con riferimento al nucleo piu` ristretto ed essenziale in cui esso si sostanzia (nel senso della garanzia, comunque, di un giudice e di un giudizio), posto che in dette controversie sono garantiti organi e procedimenti, la cui natura giurisdizionale e` suffragata da una tradizione plurisecolare, e che - una volta riconosciuto indenne il principio supremo - non e` consentito analizzare i vari istituti in cui il diritto alla tutela giurisdizionale si estrinseca nel processo matrimoniale canonico, risultando le norme disciplinatrici di questo assistite da copertura costituzionale ex art. 7 Cost.. Tale riserva di giurisdizione appare funzionalmente connessa alla disciplina del negozio matrimoniale canonico, cui l'art. 34 del Concordato riconosce, mediante la trascrizione del relativo atto, efficacia civile. Ne discende, come logico corollario, che le controversie relative alla nullita` dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili siano attribuite alla cognizione degli organi giurisdizionali di quello stesso ordinamento cui spetta la disciplina sostanziale dei requisiti di validita` del negozio matrimoniale medesimo, in cio` dovendosi ravvisare la giustificazione razionale e politica della deroga sulla giurisdizione statuale, costituente uno dei cardini del vigente sistema concordatario matrimoniale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della l. 27 maggio 1929 n. 810, nella parte in cui da` piena ed intera esecuzione all'art. 34, commi quarto, quinto e sesto, del concordato, e dell'art. 17 della l. 27 maggio 1929 n. 847, in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e 102 Cost.). cfr.: Sentt. nn. 98/65, 30/71, 31/71, 32/71, 175/73, 176/73, 1/77.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 7

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte