Sentenza 18/1982 (ECLI:IT:COST:1982:18)
Massima numero 9567
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
22/01/1982; Decisione del
22/01/1982
Deposito del 02/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 18/82 B.- MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - SENTENZE TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PROCEDIMENTO DI DELIBAZIONE EX ART. 797 C.P.C. - POTERI DELLA CORTE DI APPELLO - LIMITI - IMPOSSIBILITA' DI ACCERTARE SE SIA STATO ASSICURATO IL DIRITTO DI DIFESA E SE LA SENTENZA ECCLESIASTICA CONTENGA DISPOSIZIONI CONTRARIE ALL'ORDINE PUBBLICO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 18/82 B.- MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - SENTENZE TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PROCEDIMENTO DI DELIBAZIONE EX ART. 797 C.P.C. - POTERI DELLA CORTE DI APPELLO - LIMITI - IMPOSSIBILITA' DI ACCERTARE SE SIA STATO ASSICURATO IL DIRITTO DI DIFESA E SE LA SENTENZA ECCLESIASTICA CONTENGA DISPOSIZIONI CONTRARIE ALL'ORDINE PUBBLICO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Il sistema di delibazione delle sentenze rese da tribunali ecclesiastici in tema di nullita` del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili (c.d. concordatario), che consente al giudice dello Stato, una volta verificata la mera regolarita` formale della documentazione trasmessagli dal Tribunale della Segnatura, soltanto di prendere atto dell'esistenza del provvedimento giurisdizionale emesso nell'ordinamento canonico per renderlo esecutivo agli effetti civili, elude due fondamentali esigenze che il giudice italiano nell'ordinario giudizio di delibazione ex art. 797 c.p.c. e` tenuto a soddisfare prima di dare ingresso nell'ordinamento a sentenze emesse da organi giurisdizionali ad esso estranei, ovverosia l'effettivo controllo che nel procedimento dal quale e` scaturita la sentenza siano stati rispettati gli elementi essenziali del diritto di agire e resistere in difesa dei propri diritti, e la tutela dell'ordine pubblico italiano onde impedire l'attuazione nell'ordinamento delle disposizioni contenute nella sentenza medesima che siano ad esso contrarie. Entrambe le esigenze si ricollegano a principi ascrivibili nel novero dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale e pertanto ad essi non possono opporre resistenza le norme denunciate, pur assistite da copertura costituzionale, nella parte in cui si pongono in contrasto con i principi medesimi. (Illegittimita` costituzionale parziale dell'art. 1 della l. 27 maggio 1929 n. 810, nella parte in cui da` esecuzione all'art. 34, comma sesto, del Concordato dell'11 febbraio 1929, e dell'art. 17, comma secondo, della l. 27 maggio 1929 n. 847).
Il sistema di delibazione delle sentenze rese da tribunali ecclesiastici in tema di nullita` del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili (c.d. concordatario), che consente al giudice dello Stato, una volta verificata la mera regolarita` formale della documentazione trasmessagli dal Tribunale della Segnatura, soltanto di prendere atto dell'esistenza del provvedimento giurisdizionale emesso nell'ordinamento canonico per renderlo esecutivo agli effetti civili, elude due fondamentali esigenze che il giudice italiano nell'ordinario giudizio di delibazione ex art. 797 c.p.c. e` tenuto a soddisfare prima di dare ingresso nell'ordinamento a sentenze emesse da organi giurisdizionali ad esso estranei, ovverosia l'effettivo controllo che nel procedimento dal quale e` scaturita la sentenza siano stati rispettati gli elementi essenziali del diritto di agire e resistere in difesa dei propri diritti, e la tutela dell'ordine pubblico italiano onde impedire l'attuazione nell'ordinamento delle disposizioni contenute nella sentenza medesima che siano ad esso contrarie. Entrambe le esigenze si ricollegano a principi ascrivibili nel novero dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale e pertanto ad essi non possono opporre resistenza le norme denunciate, pur assistite da copertura costituzionale, nella parte in cui si pongono in contrasto con i principi medesimi. (Illegittimita` costituzionale parziale dell'art. 1 della l. 27 maggio 1929 n. 810, nella parte in cui da` esecuzione all'art. 34, comma sesto, del Concordato dell'11 febbraio 1929, e dell'art. 17, comma secondo, della l. 27 maggio 1929 n. 847).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
co. 2
Costituzione
art. 7
co. 1
Altri parametri e norme interposte