Procedimento davanti alla Corte costituzionale - Notificazione di atti - Notifica del ricorso in via principale a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) - Possibilità, in applicazione ai giudizi costituzionali della disciplina generale in materia di notificazione di atti giudiziari - Caso nuovo - Affidamento della Regione resistente su una precedente sentenza della Corte costituzionale - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare - Rinvio della causa a nuovo ruolo.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per vizio della notifica dello stesso - in quanto effettuata mediante PEC -, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1 e 2, e 13 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019. La notifica dei ricorsi introduttivi di giudizi di legittimità costituzionale in via principale può infatti essere validamente effettuata mediante posta elettronica certificata (PEC) perché, in mancanza di disposizioni dettate appositamente per il giudizio costituzionale, soccorre il rinvio contenuto nell'art. 22, primo comma, della legge n. 87 del 1953 alle norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - e ora a quelle del cod. proc. amm. - che dispongono l'applicazione della disciplina relativa alla notificazione degli atti giudiziari in materia civile. L'art. 55, comma 1, della legge n. 69 del 2009, in particolare, attribuisce all'Avvocatura generale dello Stato la possibilità di eseguire le notificazioni degli atti ai sensi della legge n. 53 del 1994, il quale, all'art. 1, comma 1, prevede la notifica a mezzo PEC. In ragione della novità del caso, nonché dell'affidamento riposto dalla Regione Siciliana resistente su quanto affermato nella sentenza n. 200 del 2019, è disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, così da consentire alle parti, ai sensi dell'art. 10 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di depositare memorie. (Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2019, n. 245 del 2017, n. 144 del 2015, n. 310 del 2011; ordinanza n. 101 del 2017).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'art. 55 della legge n. 69 del 2009 deve considerarsi pacificamente applicabile anche ai giudizi di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2017, n. 310 del 2011).