Sentenza 18/1982 (ECLI:IT:COST:1982:18)
Massima numero 9568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
22/01/1982; Decisione del
22/01/1982
Deposito del 02/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 18/82 C. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - PROVVEDIMENTO DI DISPENSA CANONICA DAL MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO - NON HA NATURA GIURISDIZIONALE - EFFETTI CIVILI DELLA DISPENSA - ALTERNATIVA ALLA GIURISDIZIONE STATUALE - SUSSISTENZA DEL DEDOTTO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO SUPREMO DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE RAPPRESENTATO DALLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DESUMIBILE DA DIVERSI PARAMETRI COSTITUZIONALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DELL'ULTERIORE QUESTIONE ATTINENTE ALLA LIMITAZIONE DEI POTERI DEL GIUDICE DELLO STATO NEL PROCEDIMENTO DIRETTO A CONFERIRE EFFETTI CIVILI AL PROVVEDIMENTO ECCLESIASTICO DI DISPENSA.
SENT. 18/82 C. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - PROVVEDIMENTO DI DISPENSA CANONICA DAL MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO - NON HA NATURA GIURISDIZIONALE - EFFETTI CIVILI DELLA DISPENSA - ALTERNATIVA ALLA GIURISDIZIONE STATUALE - SUSSISTENZA DEL DEDOTTO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO SUPREMO DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE RAPPRESENTATO DALLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DESUMIBILE DA DIVERSI PARAMETRI COSTITUZIONALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DELL'ULTERIORE QUESTIONE ATTINENTE ALLA LIMITAZIONE DEI POTERI DEL GIUDICE DELLO STATO NEL PROCEDIMENTO DIRETTO A CONFERIRE EFFETTI CIVILI AL PROVVEDIMENTO ECCLESIASTICO DI DISPENSA.
Testo
La dispensa dal matrimonio rato e non consumato, riservata dall'ordinamento canonico ai dicasteri ecclesiastici, non ha carattere giurisdizionale, ne` quanto al procedimento ne` quanto al provvedimento concessivo che lo conclude; essa viceversa costituisce un provvedimento amministrativo discrezionale, ancorche` preceduto da una fase che assicura il contraddittorio tra le parti. Pertanto tale provvedimento amministrativo, che risolve un rapporto matrimoniale validamente instaurato ed e` destinato, attraverso il procedimento di esecutivita` disciplinato dalle norme concordatarie, ad acquistare efficacia anche nell'ordinamento dello Stato, facendo cessare gli effetti civili del matrimonio canonico regolarmente trascritto ed incidendo cosi` sulla condizione giuridica dei coniugi, si configura come una inammissibile alternativa alla giurisdizione statuale. La riserva per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, benche` disposta con norma concordataria fornita quindi di copertura costituzionale, non puo` sottrarsi alla verifica se nel suo ambito sia assicurato quel diritto alla tutela giurisdizionale cui deve essere riconosciuta dignita` di supremo principio dell'ordinamento costituzionale. Ma detta tutela non puo` certo realizzarsi in un procedimento caratterizzato da discrezionalita` amministrativa, nel quale non vengono garantiti alle parti ne` un giudice ne` un processo. Nella pronuncia di incostituzionalita` resta assorbita l'ulteriore questione dei limiti posti ai poteri di cognizione del giudice dello Stato nello speciale procedimento per conferire esecutivita` agli effetti civili al provvedimento di dispensa. (Illegittimita` costituzionale parziale dell'art. 1 della l. 27 maggio 1929 n. 810 limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, commi quarto, quinto e sesto, del Concordato dell'11 febbraio 1929, e dell'art. 17, della l. 27 maggio 1929 n. 847, nella parte in cui le predette norme prevedono che la Corte di appello possa rendere esecutivo agli effetti civili il provvedimento ecclesiastico col quale e` accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato e ordinare l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio). cfr.: Sentt. nn. 169/71, 176/73.
La dispensa dal matrimonio rato e non consumato, riservata dall'ordinamento canonico ai dicasteri ecclesiastici, non ha carattere giurisdizionale, ne` quanto al procedimento ne` quanto al provvedimento concessivo che lo conclude; essa viceversa costituisce un provvedimento amministrativo discrezionale, ancorche` preceduto da una fase che assicura il contraddittorio tra le parti. Pertanto tale provvedimento amministrativo, che risolve un rapporto matrimoniale validamente instaurato ed e` destinato, attraverso il procedimento di esecutivita` disciplinato dalle norme concordatarie, ad acquistare efficacia anche nell'ordinamento dello Stato, facendo cessare gli effetti civili del matrimonio canonico regolarmente trascritto ed incidendo cosi` sulla condizione giuridica dei coniugi, si configura come una inammissibile alternativa alla giurisdizione statuale. La riserva per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, benche` disposta con norma concordataria fornita quindi di copertura costituzionale, non puo` sottrarsi alla verifica se nel suo ambito sia assicurato quel diritto alla tutela giurisdizionale cui deve essere riconosciuta dignita` di supremo principio dell'ordinamento costituzionale. Ma detta tutela non puo` certo realizzarsi in un procedimento caratterizzato da discrezionalita` amministrativa, nel quale non vengono garantiti alle parti ne` un giudice ne` un processo. Nella pronuncia di incostituzionalita` resta assorbita l'ulteriore questione dei limiti posti ai poteri di cognizione del giudice dello Stato nello speciale procedimento per conferire esecutivita` agli effetti civili al provvedimento di dispensa. (Illegittimita` costituzionale parziale dell'art. 1 della l. 27 maggio 1929 n. 810 limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, commi quarto, quinto e sesto, del Concordato dell'11 febbraio 1929, e dell'art. 17, della l. 27 maggio 1929 n. 847, nella parte in cui le predette norme prevedono che la Corte di appello possa rendere esecutivo agli effetti civili il provvedimento ecclesiastico col quale e` accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato e ordinare l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio). cfr.: Sentt. nn. 169/71, 176/73.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 7
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte