Sentenza 19/1982 (ECLI:IT:COST:1982:19)
Massima numero 9776
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
19/01/1982; Decisione del
19/01/1982
Deposito del 04/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 19/82. FERROVIE TRAMVIE E FILOVIE - DIPENDENTI DALLE IMPRESE APPALTATRICI - ASSEGNO PEREQUATIVO (AL TRATTAMENTO DEI FERROVIERI) - NON ASSOGGETTABILITA' A GRAVAMI CONTRIBUTIVI E NON COMPUTABILITA' COME ELEMENTO DELLA RETRIBUZIONE - MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA EQUIPARAZIONE NEL TRATTAMENTO (EX d.P.R. N. 1191 DEL 1961) - PRETESO CONTRASTO CON ARTT. 3 E 36 COMMA PRIMO COST. - MANCATA PRECISAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO CHE HANNO DETERMINATO LA CORRESPONSIONE E L'AMMONTARE DELL'ASSEGNO - IMPOSSIBILITA' PER LA CORTE DI PRONUNCIARE SUL MERITO (NON CONOSCENDO I CONCRETI TERMINI DI COMPARAZIONE RICORRENTI NELLA SPECIE) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA.
SENT. 19/82. FERROVIE TRAMVIE E FILOVIE - DIPENDENTI DALLE IMPRESE APPALTATRICI - ASSEGNO PEREQUATIVO (AL TRATTAMENTO DEI FERROVIERI) - NON ASSOGGETTABILITA' A GRAVAMI CONTRIBUTIVI E NON COMPUTABILITA' COME ELEMENTO DELLA RETRIBUZIONE - MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA EQUIPARAZIONE NEL TRATTAMENTO (EX d.P.R. N. 1191 DEL 1961) - PRETESO CONTRASTO CON ARTT. 3 E 36 COMMA PRIMO COST. - MANCATA PRECISAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO CHE HANNO DETERMINATO LA CORRESPONSIONE E L'AMMONTARE DELL'ASSEGNO - IMPOSSIBILITA' PER LA CORTE DI PRONUNCIARE SUL MERITO (NON CONOSCENDO I CONCRETI TERMINI DI COMPARAZIONE RICORRENTI NELLA SPECIE) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA.
Testo
La norma impugnata, nella parte in cui dispone che l'assegno perequativo, per i dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi ed opere per conto della Azienda delle Ferrovie dello Stato, non e` assoggettabile a gravami contributivi di qualsiasi natura e non e` computabile come elemento della retribuzione ai fini dei vari istituti contrattuali, determinerebbe un ingiustificato trattamento differenziato a sfavore del personale delle imprese appaltatrici, rispetto a quello delle aziende autonome statali, per il quale la retribuzione percepita non sarebbe invece sottoposta a tali esclusioni. E cio` nonostante che, in forza del secondo comma dell'art. 2 d.P.R. 22 novembre 1961, n. 1192, il trattamento economico del personale delle imprese appaltatrici non puo` essere comunque inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti delle aziende autonome statali, ove esista piena corrispondenza di mansioni. Poiche` tuttavia secondo l'ordinamento vigente (art. 1 della legge 13 agosto 1969, n. 592) non tutti gli elementi della retribuzione posti a base del raffronto sono assoggettabili a gravami contributivi e computabili ai fini dei vari istituti contrattuali, non emergendo dall'ordinanza di rimessione rispetto a quali dei suddetti elementi e` stata effettuata la comparazione, la Corte e` impossibilitata a decidere il merito della questione. E cio` anche a tacere del fatto che non ha forza di legge il d.P.R. n. 1192 del 1961, utilizzato dal giudice a quo come termine di comparazione (Inammissibilita` per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 l. 13 agosto 1969, n. 592, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36, comma primo, Cost., con ordinanza del Pretore di Milano del 13 gennaio 1975).
La norma impugnata, nella parte in cui dispone che l'assegno perequativo, per i dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi ed opere per conto della Azienda delle Ferrovie dello Stato, non e` assoggettabile a gravami contributivi di qualsiasi natura e non e` computabile come elemento della retribuzione ai fini dei vari istituti contrattuali, determinerebbe un ingiustificato trattamento differenziato a sfavore del personale delle imprese appaltatrici, rispetto a quello delle aziende autonome statali, per il quale la retribuzione percepita non sarebbe invece sottoposta a tali esclusioni. E cio` nonostante che, in forza del secondo comma dell'art. 2 d.P.R. 22 novembre 1961, n. 1192, il trattamento economico del personale delle imprese appaltatrici non puo` essere comunque inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti delle aziende autonome statali, ove esista piena corrispondenza di mansioni. Poiche` tuttavia secondo l'ordinamento vigente (art. 1 della legge 13 agosto 1969, n. 592) non tutti gli elementi della retribuzione posti a base del raffronto sono assoggettabili a gravami contributivi e computabili ai fini dei vari istituti contrattuali, non emergendo dall'ordinanza di rimessione rispetto a quali dei suddetti elementi e` stata effettuata la comparazione, la Corte e` impossibilitata a decidere il merito della questione. E cio` anche a tacere del fatto che non ha forza di legge il d.P.R. n. 1192 del 1961, utilizzato dal giudice a quo come termine di comparazione (Inammissibilita` per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 l. 13 agosto 1969, n. 592, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36, comma primo, Cost., con ordinanza del Pretore di Milano del 13 gennaio 1975).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
co. 1
Altri parametri e norme interposte