Sentenza 20/1982 (ECLI:IT:COST:1982:20)
Massima numero 9458
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
19/01/1982; Decisione del
19/01/1982
Deposito del 04/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 20/82 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEI PROFESSORI STRAORDINARI - AGGREGATI CLINICI DI CUI AL R.D.L. 8 FEBBRAIO 1937 N. 794 - IRRAGIONEVOLE EQUIPARAZIONE ALLE ALTRE CATEGORIE INTERESSATE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 20/82 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEI PROFESSORI STRAORDINARI - AGGREGATI CLINICI DI CUI AL R.D.L. 8 FEBBRAIO 1937 N. 794 - IRRAGIONEVOLE EQUIPARAZIONE ALLE ALTRE CATEGORIE INTERESSATE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Il legislatore, in sede di conversione dell'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1973 n. 580 si e` discostato dai criteri non irragionevoli ai quali esso medesimo aveva dimostrato di volersi attenere, estendendo la possibilita` di immissione nel ruolo dei professori straordinari agli aggregati clinici di cui al R.D.L. n. 794 del 1937, la cui posizione non e` paragonabile a quella delle altre categorie immesse in ruolo ne` per quel che concerne la nomina (affidata a organi amministrativi e secondo i criteri propri di concorsi ospedalieri) ne` per quel che riguarda lo svolgimento della attivita` didattica che risulta priva della autonomia che e` propria dei docenti universitari. E', pertanto, illegittimo l'art. 3, primo comma, del D.L. 1 ottobre 1973 n. 580, nel testo risultante dalla legge di conversione 30 novembre 1973 n. 766, nella parte in cui consente che siano collocati nel ruolo dei professori con qualifica di straordinario "gli aggregati clinici di cui al r.d.l. 8 febbraio 1937 n. 794", convertito nella legge 2 giugno 1939 n. 739, per l'irragionevole equiparazione di questa categoria alle altre contemplate nella medesima disposizione.
Il legislatore, in sede di conversione dell'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1973 n. 580 si e` discostato dai criteri non irragionevoli ai quali esso medesimo aveva dimostrato di volersi attenere, estendendo la possibilita` di immissione nel ruolo dei professori straordinari agli aggregati clinici di cui al R.D.L. n. 794 del 1937, la cui posizione non e` paragonabile a quella delle altre categorie immesse in ruolo ne` per quel che concerne la nomina (affidata a organi amministrativi e secondo i criteri propri di concorsi ospedalieri) ne` per quel che riguarda lo svolgimento della attivita` didattica che risulta priva della autonomia che e` propria dei docenti universitari. E', pertanto, illegittimo l'art. 3, primo comma, del D.L. 1 ottobre 1973 n. 580, nel testo risultante dalla legge di conversione 30 novembre 1973 n. 766, nella parte in cui consente che siano collocati nel ruolo dei professori con qualifica di straordinario "gli aggregati clinici di cui al r.d.l. 8 febbraio 1937 n. 794", convertito nella legge 2 giugno 1939 n. 739, per l'irragionevole equiparazione di questa categoria alle altre contemplate nella medesima disposizione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte