Sentenza 20/1982 (ECLI:IT:COST:1982:20)
Massima numero 9459
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
19/01/1982; Decisione del
19/01/1982
Deposito del 04/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 20/82 C. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - INQUADRAMENTO NEL RUOLO DEI PROFESSORI STRAORDINARI - ASSISTENTI ORDINARI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 20/82 C. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - INQUADRAMENTO NEL RUOLO DEI PROFESSORI STRAORDINARI - ASSISTENTI ORDINARI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le categorie cui l'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1973 n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973 n. 766, consente l'immissione nel ruolo dei professori straordinari, senza concorso, e cioe` professori aggregati gia` in servizio, ternati gia` in servizio o compresi in terne ancora valide, vincitori di concorso a professore aggregato, direttori di scuola autonoma di ostetricia, sono costituite da soggetti la cui capacita` scientifica e didattica e` valutata in maniera solo in parte dissimile da quella propria del normale concorso a cattedra. La selezione cui sono, invece, sottoposti gli assistenti ordinari dichiarati maturi in un concorso a cattedra, gli assistenti ordinari incaricati di un insegnamento nelle facolta` di medicina e rivestenti la qualifica di primari ospedalieri, nonche` gli assistenti ordinari incaricati stabilizzati e con libera docenza confermata, e` ben diversa, per finalita` e modalita`, da quella effettuata nei concorsi per il conferimento della qualifica di professore straordinario, sicche` non appare irrazionale l'esclusione al predetto art. 3. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1973 n. 580, nella parte in cui esclude dall'inquadramento nel ruolo dei professori straordinari le categorie suindicate).
Le categorie cui l'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1973 n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973 n. 766, consente l'immissione nel ruolo dei professori straordinari, senza concorso, e cioe` professori aggregati gia` in servizio, ternati gia` in servizio o compresi in terne ancora valide, vincitori di concorso a professore aggregato, direttori di scuola autonoma di ostetricia, sono costituite da soggetti la cui capacita` scientifica e didattica e` valutata in maniera solo in parte dissimile da quella propria del normale concorso a cattedra. La selezione cui sono, invece, sottoposti gli assistenti ordinari dichiarati maturi in un concorso a cattedra, gli assistenti ordinari incaricati di un insegnamento nelle facolta` di medicina e rivestenti la qualifica di primari ospedalieri, nonche` gli assistenti ordinari incaricati stabilizzati e con libera docenza confermata, e` ben diversa, per finalita` e modalita`, da quella effettuata nei concorsi per il conferimento della qualifica di professore straordinario, sicche` non appare irrazionale l'esclusione al predetto art. 3. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1973 n. 580, nella parte in cui esclude dall'inquadramento nel ruolo dei professori straordinari le categorie suindicate).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte